La Regione Lombardia ha approvato una nuova normativa sui tirocini con il Decreto n. 6286 del 07/05/2018 entrato in vigore il 09.06.2018 avente per oggetto: INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI – DISPOSIZIONI ATTUATIVE. http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/tirocini
DEFINIZIONE
I tirocini NON si configurano come un rapporto di lavoro dipendente, in quanto non hanno natura giuridica contrattuale trattandosi di una breve esperienza a stretto contatto con il mondo del lavoro finalizzata all’orientamento professionale.
TIPOLOGIE
I tirocini possono essere:
- TIROCINI EXTRACURRICULARI (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:
– soggetti in stato di DISOCCUPAZIONE
– coloro che hanno completato un percorso di istruzione (diploma, laurea, master,dottorato,….)
– lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro (CIGO-CIGS)
– soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione
– soggetti disabili e svantaggiati
- TIROCINI EXTRACURRICULARI RIVOLTI A STUDENTI DURANTE IL PERIODO ESTIVO
sono rivolti agli studenti durante il periodo estivo e, pur avendo una valenza formativa, NON sono riconducibili agli obiettivi specifici del percorso previsti nei PIANI DI STUDI. Devono essere attivati esclusivamente dai CENTRI PER L’IMPIEGO.
- TIROCINI CURRICULARI rivolti a
STUDENTI iscritti e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati e master universitari previsti nei relativi PIANI DI STUDIO , per i quali l’attivazione è SEMPRE riservata alle ISTITUZIONI SCOLASTICHE presso cui risulta iscritto lo STUDENTE, devono essere FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI DEL PERCORSO STESSO , realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolti al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico. N.B. I tirocini CURRICULARI possono essere svolti anche durante il periodo estivo corrispondente alle vacanze scolastiche in quanto possiedono un collegamento con il percorso formativo ed inseriti nei relativi PIANI DI STUDIO .
SOGGETTI
- Soggetto PROMOTORE
ha la funzione di PROGETTAZIONE, ATTIVAZIONE, MONITORAGGIO e GARANZIA della regolarità dello svolgimento del tirocinio (ISTITUZIONI SCOLASTICHE, CENTRI PER L’IMPIEGO, CENTRI ACCREDITATI REGIONALI, la FONDAZIONE CONSULENTI per il LAVORO, UNIVERSITA ‘,…) attraverso l’individuazione di un TUTORSHIP in possesso di un titolo di studio idoneo che dovrà predisporre il Piano di attività e prevedere una verifica almeno ogni QUINDICI giorni.
- Soggetto OSPITANTE
è il datore di lavoro PRIVATO che nomina un TUTOR AZIENDALE RESPONSABILE dell’attuazione del progetto, AFFIANCA il tirocinante sul luogo di lavoro e AGGIORNA la documentazione relativa al tirocinio (REGISTRI) .
REQUISITI:
– essere in regola con la normativa sulla SALUTE e SICUREZZA sui luoghi di lavoro L.68/99
– l’azienda NON può accogliere tirocinanti che svolgano le medesime mansioni di un lavoratore licenziato nella stessa unità operativa nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio stesso.
Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di 3 tirocinanti.
- il TIROCINANTE
ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO
Il tirocinio è svolto sulla base di una CONVENZIONE sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante che contiene le regole di svolgimento del tirocinio a cui occorre allegare un PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI) sottoscritto anche dal tirocinante contenente: dati anagrafici dei soggetti convolti, attività, obiettivi e modalità di svolgimento, durata e facilitazioni economiche previste (rimborso spese e buoni pasto).
LIMITI NUMERICI
Numero di “RISORSE UMANE” per unità operativa | Numero massimo di Tirocinanti |
solo il titolare o NON più di 5 | 1 |
Da 6 a 20 | 2 |
Oltre 20 | 10% con arrotondamento all’unità superiore |
Ai fini della determinazione dei limiti di cui sopra, NON c’è CUMULABILITA’ tra TIROCINI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI .
Per le aziende che hanno UNITA’ OPERATIVE con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato l’attivazione di nuovi tirocini, OLTRE la quota del 10% è subordinata alla stipula di un CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO di un tirocinante anche PART-TIME della durata di almeno 6 mesi (le aziende interessate a tale ipotesi devono contattare lo Studio).
Per “RISORSE UMANE” si intende:
– il o i TITOLARE d’impresa
– i lavoratori a tempo INDETERMINATO
– i lavoratori a tempo DETERMINATO a condizione che il loro contratto sia INIZIATO PRIMA dell’avvio del tirocinio e si CONCLUDA SUCCESSIVAMENTE alla fine del tirocinio.
Sono SEMPRE ESCLUSI dal conteggio delle risorse umane gli APPRENDISTI
DURATA MINIMA
La durata MINIMA dei tirocini è:
- 2 mesi per i tirocini extracurriculari
- 14 giorni per tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo
- VARIA in base agli ordinamenti di studio o ai PIANI FORMATIVI per i tirocini curriculari
DURATA MASSIMA
La durata MASSIMA dei tirocini, comprese le proroghe, è:
- da 6 mesi a 12 mesi per tirocini extracurriculari in base alle competenze da acquisire previste nel Piano Formativo Individuale (PFI)
- 2 mesi tirocini extracurriculari rivolti a studenti durante il periodo estivo
- VARIA in base agli ordinamenti di studio o ai PIANI FORMATIVI per i tirocini curriculari
INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE
Al tirocinante EXTRACURRICULARE e al tirocinante EXTRACURRICULARE RIVOLTI A STUDENTI DURANTE IL PERIDO ESTIVO deve essere corrisposta un’ indennità il cui importo viene definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione NON INFERIORE a:
- € 500,00 lorde mensili, riducibili a € 400,00 in caso di corresponsione di buoni pasto
- € 350,00 lorde mensili qualora l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore .
L’ indennità di partecipazione è erogata PER INTERO a fronte di una partecipazione MINIMA ai tirocini del 80% su base mensile . Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l’indennità di partecipazione viene RIDOTTA PROPORZIONALMENTE , fermo restando il MINIMO DI € 300,00 lordi mensili.
L’ eventuale indennità di partecipazione nel tirocinio CURRICULARE è definita nella CONVENZIONE e nel Progetto Formativo Individuale (PFI). Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di somme a titolo di sostegno al reddito ( indennità di disoccupazione o ammortizzatori sociali ) l’indennità di partecipazione NON viene erogata. L’indennità di partecipazione dal punto di vista fiscale è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e pertanto verrà rilasciato il Mod. CU .
UNILAV
Il soggetto ospitante deve effettuare la comunicazione obbligatoria al centro per l’impiego competente il giorno antecedente l’attivazione del tirocinio. Il predetto obbligo NON sussiste per i tirocini curriculari
COPERTURA PREVIDENZIALE
Non essendo rapporti di lavoro NON sussiste alcun obbligo contributivo INPS .
COPERTURA ASSICURATIVA INAIL e RESPONSABILITA’ CIVILE
Il soggetto promotore o il soggetto ospitante, se previsto dalla convenzione, è tenuto ad assicurare il tirocinante:
– contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL
– per la RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI presso un’idonea compagnia assicurativa
ATTESTAZIONE
Al termine del tirocinio il soggetto promotore deve rilasciare al tirocinante una propria ATTESTAZIONE DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO .
PUNTI DI ATTENZIONE:
- il tirocinio NON costituisce RAPPORTO DI LAVORO quindi IN QUALSIASI MOMENTO sia l’azienda che lo stagista possono INTERROMPERLO.
- il datore di lavoro può realizzare con il medesimo tirocinante UN SOLO tirocinio extracurriculare
- il datore di lavoro NON può realizzare un tirocinio extracurriculare con persone con cui ha avuto nei 2 anni precedenti RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE o altre forme di collaborazione.
- il datore di lavoro PUÒ realizzare un tirocinio extracurriculare con persone che abbiano svolto prestazioni di lavoro accessorio per NON più di 30 giorni , anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l’attivazione.
- NON possono essere attivati tirocini per attività lavorative ELEMENTARI , connotate da compiti generici e ripetitivi .
- i tirocinanti NON possono SOSTITUIRE lavoratori subordinati durante il periodo di FERIE, MALATTIA, INFORTUNI o altro