Contratto a tempo determinato

Contratto a tempo determinato

La Legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione, con modificazioni, del DL n. 87 del 12 luglio 2018 (c.d. Decreto Dignità ) apporta rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

Il legislatore ha reintrodotto le causali obbligatorie ovvero delle ragioni giustificatrici nei contratti a tempo determinato superiori ai 12 mesi , con l’obiettivo (di difficile raggiungimento) di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato.

In realtà, appare più probabile che aumenterà la velocità del “turn over” tra i lavoratori, spingendo i datori di lavoro a stipulare contratti della durata massima 12 mesi e non più lunghi per evitare di incorrere nell’ambiguità delle nuove causali troppo generiche che, con grande probabilità, porteranno ad un aumento del contenzioso giudiziario.

IMPORTANTE :

La Legge n. 96/2018 stabilisce che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata:

fino a 12 mesi , senza la necessità di indicare alcuna causale giustificatrice (contratto “acausale” ).

fino a 24 mesi , solo in presenza di almeno una delle seguenti causali :

– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori

– esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore , per effetto di una successione di contratti, non può superare i 24 mesi (prima 36 mesi), qualora il suddetto limite di 24 mesi venga superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il rapporto si trasforma in un contatto a tempo indeterminato dalla data di superamento.

DATA STIPULA DURATA MASSIMA CAUSALI NORMA DI RIFERIMENTO
Prima del 14.07.18 36 mesi NO sempre D.Lgs. n. 81/2015
Dopo il 14.07.2018 24 mesi NO nei primi 12 mesi Legge n. 96/2018 SI
SI nei successivi 12 mesi
RINNOVI

Per RINNOVO di un contratto a termine si intende la RIASSUNZIONE a termine del lavoratore. E’ tutt’ora consentita a condizione che venga rispettato l’intervallo minimo tra la fine del precedente contratto e l’inizio del nuovo rapporto. Si ricorda che l’ INTERVALLO MINIMO deve essere di:

  • 20 giorni se il contratto scaduto aveva una durata superiore a 6 mesi
  • 10 giorni per i contrati di durata pari o inferiore a 6 mesi.

Se questo intervallo minimo non viene rispettato il 2° contratto si considera a tempo indeterminato.

ATTENZIONE: In merito alla successione di contrati a termine il RINNOVO del contratto a termine deve essere SEMPRE MOTIVATO per iscritto, con la specificazione delle casuali di cui sopra (esigenze temporanee e oggettive, sostitutive, connessa a incrementi temporanei) indipendentemetne dalla durata dei contratti.

RINNOVI
DATA STIPULA Numero di rinnovi Limite durata massima complessiva
Prima del 14.07.18 INFINITI ACAUSALI 36 mesi
Dopo il 14.07.2018 INFINITI TUTTI CON CAUSALE 24 mesi
PROROGA

Solo se la durata iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi ( prima 36 mesi ) con il consenso del lavoratore, è possibile prorogare il termine del contratto entro il limite di durata complessiva di 24 mesi ( prima 36 mesi ). Entro il medesimo arco temporale sono ammesse fino a 4 proroghe ( prima 5 ), a prescindere dal numero dei contratti. Se il numero delle proroghe è superiore, il contratto si trasforma in contatto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della QUINTA proroga.

ATTENZIONE:

il contratto può essere LIBERAMENTE PROROGATO nei PRIMI 12 mesi (acasuali), per le PROROGHE SUCCESSIVE è necessaria la CAUSALE (esigenze temporanee e oggettive, sostitutive, connessa a incrementi temporanei).

PROROGHE
DATA STIPULA Numero di proroghe Limite durata massima complessiva
Prima del 14.07.18 MASSIMO 5 ACAUSALI 36 mesi
Dopo il 14.07.2018 MASSIMO 4: 24 mesi
nei primi 12 mesi acausali
nei successivi 12 mesi con causali
PERIODO TRANSITORIO

Per i contratti a tempo determinato sottoscritti prima del 14.07.2018 rinnovati o prorogati entro il 31.10.2018 valgono le norme previgenti.

IMPUGNAZIONE

L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto (prima 120 giorni).

INCREMENTO CONTRIBUTO ADDIZIONALE INPS

Il contributo ADDIZIONALE a carico del datore di lavoro pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali viene AUMENTATO dell’ 0,50% punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato. Si ricorda che il contributo addizionale NON è dovuto in caso di assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione i lavoratori aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro ( malattia, maternità, ferie,..).

 

 

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