La Legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione, con modificazioni, del DL n. 87 del 12 luglio 2018 (c.d. Decreto Dignità ) apporta rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
Il legislatore ha reintrodotto le causali obbligatorie ovvero delle ragioni giustificatrici nei contratti a tempo determinato superiori ai 12 mesi , con l’obiettivo (di difficile raggiungimento) di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato.
In realtà, appare più probabile che aumenterà la velocità del “turn over” tra i lavoratori, spingendo i datori di lavoro a stipulare contratti della durata massima 12 mesi e non più lunghi per evitare di incorrere nell’ambiguità delle nuove causali troppo generiche che, con grande probabilità, porteranno ad un aumento del contenzioso giudiziario.
IMPORTANTE :
La Legge n. 96/2018 stabilisce che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata:
• fino a 12 mesi , senza la necessità di indicare alcuna causale giustificatrice (contratto “acausale” ).
• fino a 24 mesi , solo in presenza di almeno una delle seguenti causali :
– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori
– esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore , per effetto di una successione di contratti, non può superare i 24 mesi (prima 36 mesi), qualora il suddetto limite di 24 mesi venga superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il rapporto si trasforma in un contatto a tempo indeterminato dalla data di superamento.
DATA STIPULA | DURATA MASSIMA | CAUSALI | NORMA DI RIFERIMENTO |
Prima del 14.07.18 | 36 mesi | NO sempre | D.Lgs. n. 81/2015 |
Dopo il 14.07.2018 | 24 mesi | NO nei primi 12 mesi | Legge n. 96/2018 SI |
SI nei successivi 12 mesi | |||
RINNOVI
Per RINNOVO di un contratto a termine si intende la RIASSUNZIONE a termine del lavoratore. E’ tutt’ora consentita a condizione che venga rispettato l’intervallo minimo tra la fine del precedente contratto e l’inizio del nuovo rapporto. Si ricorda che l’ INTERVALLO MINIMO deve essere di:
- 20 giorni se il contratto scaduto aveva una durata superiore a 6 mesi
- 10 giorni per i contrati di durata pari o inferiore a 6 mesi.
Se questo intervallo minimo non viene rispettato il 2° contratto si considera a tempo indeterminato.
ATTENZIONE: In merito alla successione di contrati a termine il RINNOVO del contratto a termine deve essere SEMPRE MOTIVATO per iscritto, con la specificazione delle casuali di cui sopra (esigenze temporanee e oggettive, sostitutive, connessa a incrementi temporanei) indipendentemetne dalla durata dei contratti.
RINNOVI
DATA STIPULA | Numero di rinnovi | Limite durata massima complessiva |
Prima del 14.07.18 | INFINITI ACAUSALI | 36 mesi |
Dopo il 14.07.2018 | INFINITI TUTTI CON CAUSALE | 24 mesi |
PROROGA
Solo se la durata iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi ( prima 36 mesi ) con il consenso del lavoratore, è possibile prorogare il termine del contratto entro il limite di durata complessiva di 24 mesi ( prima 36 mesi ). Entro il medesimo arco temporale sono ammesse fino a 4 proroghe ( prima 5 ), a prescindere dal numero dei contratti. Se il numero delle proroghe è superiore, il contratto si trasforma in contatto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della QUINTA proroga.
ATTENZIONE:
il contratto può essere LIBERAMENTE PROROGATO nei PRIMI 12 mesi (acasuali), per le PROROGHE SUCCESSIVE è necessaria la CAUSALE (esigenze temporanee e oggettive, sostitutive, connessa a incrementi temporanei).
PROROGHE
DATA STIPULA | Numero di proroghe | Limite durata massima complessiva |
Prima del 14.07.18 | MASSIMO 5 ACAUSALI | 36 mesi |
Dopo il 14.07.2018 | MASSIMO 4: | 24 mesi |
nei primi 12 mesi acausali | ||
nei successivi 12 mesi con causali |
PERIODO TRANSITORIO
Per i contratti a tempo determinato sottoscritti prima del 14.07.2018 rinnovati o prorogati entro il 31.10.2018 valgono le norme previgenti.
IMPUGNAZIONE
L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto (prima 120 giorni).
INCREMENTO CONTRIBUTO ADDIZIONALE INPS
Il contributo ADDIZIONALE a carico del datore di lavoro pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali viene AUMENTATO dell’ 0,50% punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato. Si ricorda che il contributo addizionale NON è dovuto in caso di assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione i lavoratori aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro ( malattia, maternità, ferie,..).