SCADE IL 31/01/2019 la comunicazione annuale obbligatoria per i Lavoratori Interinali.
I lavoratori Interinali devono essere annotati sul LUL.
I datori di lavoro che utilizzano lo strumento della somministrazione di lavoro devono effettuare nei confronti delle RSU ( Rappresentanze Sindacali Unitarie ), ovvero alle RSA ( Rappresentanze Sindacali Aziendali ) e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, una
COMUNICAZIONE ANNUALE – OGNI 12 MESI contenente:
-il numero dei contratti di somministrazione conclusi dal 01.01.2018 al 31.12.2018
-la loro durata
-il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati (non è necessario indicare il nominativo del lavoratore)
La RESPONSABILITA’ per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione attiene SOLO al soggetto UTILIZZATORE ( datore di lavoro ) del lavoratore somministrato.
Il somministratore ( agenzia di lavoro interinale ) NON risponde del mancato adempimento.
Decreto Legislativo 81/2015 Capo IV Art.36, c.3
Il Ministero del Lavoro, con Nota prot. N. 12187/2012, interviene nel merito della Comunicazione Annuale chiarendo che la sanzione trova applicazione
-sia nel caso di mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione
-sia qualora si ravvisi un non corretto assolvimento dello stesso.
La SANZIONE PECUNIARIA prevista ammonta da € 250,00 a € 1.250,00.
Il TERMINE per l’invio della comunicazione annuale relativa ai contratti di somministrazione conclusi ( per conclusi si intende sottoscritti ) dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno è fissato al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento
L’invio della comunicazione potrà avvenire tramite:
-consegna a mano
-raccomandata con ricevuta di ritorno
-posta elettronica certificata PEC
La CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ( ccnl applicato dall’azienda ) potrà individuare un termine diverso dal 31 gennaio. In tal caso la sanzione amministrativa troverà applicazione qualora l’utilizzatore ( il datore di lavoro ) non adempia entro tale scadenza temporale diversa.
Inoltre, ricordiamo che: l’UTILIZZATORE ( il datore di lavoro ) deve annotare sul Libro Unico del Lavoro (LUL) i dati identificativi del lavoratore somministrato: Nome, Cognome, Codice fiscale, Qualifica e livello di inquadramento contrattuale, Agenzia di somministrazione.