INAIL-DIFFERITO IL TERMINE DI PAGAMENTO dal 16/02/19 al 16/05/19
Al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019, con la Circolare n. 1 del 11.01.2019 l’INAIL comunica il rinvio al 16.05.2019 del termine per il pagamento dei premi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Circolare Inail n. 1 del 11.01.2019
NUMERO E SCADENZA RATE
Per l’anno 2019, l’ azienda avrà più tempo a disposizione per pagare il premio INAIL:
– l’azienda che paga in UNICA SOLUZIONE pagherà il Mod.F24 ENTRO il 16.05.2019
– l’azienda che paga normalmente a rate pagherà (solo per questa autoliquidazione) 3 RATE:
la 1° pari al 50% del premio dovuto ENTRO IL 16.05.2019 (senza interessi)
la 2° pari al 25% del premio dovuto ENTRO il 20.08.2019 (con la maggiorazione degli interessi)
la 3° pari al 25% del premio dovuto ENTRO il 18.11.2019 (con la maggiorazione degli interessi)
SCADENZA ADEMPIMENTI
Gli adempimenti legati all’autoliquidazione 2018-2019, avranno le seguenti nuove scadenze:
Adempimento 2019 | Termine Ordinario | Nuovo Termine |
Invio delle nuove Basi di Calcolo da parte dell’INAIL | 31.12.2018 | 31.03.2019 |
Domanda di riduzione delle retribuzioni presunte | 16.02.2019 | 16.05.2019 |
Calcolo e VERSAMENTO del premio: UNICA SOLUZIONE o 1° rata | 16.02.2019 | 16.05.2019 |
Invio Denuncia delle retribuzioni | 16.02.2019 | 16.05.2019 |
RIDUZIONE PER IL SETTORE EDILE
La Legge di Bilancio 2019 ha SOPPRESSO la riduzione edile del 11.50% dal 01.01.2019.
Pertanto, verrà applicata la riduzione del 11,50% sulla “regolazione 2018”( saldo 2018 ), ma dalla prossima autoliquidazione tale sconto NON verrà più applicato.