BUONI PASTO nuovi limiti di esenzione

BUONI PASTO nuovi limiti di esenzione

La Legge di Bilancio 2020 art. 1 comma 677, ha modificato l’art. 51, comma 2, lettera C) del TUIR in materia di buoni pasto. Legge di Bilancio 2020 art. 1 comma 677

DEFINIZIONE DI BUONI PASTO E CARATTERISTICHE

Il buono pasto è il documento con cui il dipendente è legittimato dal datore di lavoro ad ottenere dagli esercizi convenzionati (bar, ristoranti, mense aziendali ed interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali,..) “servizi sostitutivi di mensa”, cioè servizi di somministrazione di alimenti e bevande e cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, ad esclusione di qualsiasi prestazione in denaro (D.p.c.m. 18.11.2005).

Il buono pasto ha le seguenti caratteristiche:
NON è cedibile
NON è commercializzabile
NON è convertibile in denaro
• è utilizzabile esclusivamente per l’intero valore facciale
• è utilizzato esclusivamente dai lavoratori subordinati (a tempo pieno o part-time), nonché dai soggetti che “ hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato” (co.co.co.)

FINALITA’ – MAGGIOR TRACCIABILITA’

L’intento delle Legge di Bilancio 2020 è quello di favorire l’utilizzo di sistemi di pagamenti elettronici, quindi tracciabili, che rendono più difficile l’evasione.

COSA SONO I TICKET ELETTRONICI

I buoni pasto elettronici sono la versione digitale del ticket restaurant cartaceo, un tesserino con banda magnetica, simile ad una carta di credito o bancomat, sulla quale il datore di lavoro accredita l’importo dei ticket spettanti al dipendente (card elettronica) leggibile da dispositivo POS.

MODIFICA DEL REGIME FISCALE E PREVIDENZIALE

Dal 01.01.2020 aumenta la deducibilità dei buoni pasto elettronici e diminuisce quella dei buoni pasto cartacei.

NUOVI LIMITI DI ESENZIONE DA CONTRIBUTI INPS e IRPEF

I nuovi limiti di esenzione fiscale e previdenziale sono:
• per i buoni pasto cartacei il limite scende da 5,29 a 4 euro
• per i buoni pasto elettronici il limite sale da 7 a 8 euro

Tali limiti sono validi anche per i lavoratori part-time e non è necessaria alcuna rideterminazione in proporzione all’ orario di lavoro. Le medesime franchigie sono riconosciute anche nel caso in cui l’articolazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa pranzo.

Il valore nominale del ticket che eccede i predetti limiti di 4 euro o 8 euro è tassato come reddito di lavoro dipendente. Ad esempio se a un lavoratore viene erogato un ticket cartaceo del volare di 6 euro sulla differenza di 2 euro sia il lavoratore che l’azienda pagano i contributi Inps e l’Irpef.

Nulla cambia per:
• i lavoratori addetti a cantieri edili o ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o , comunque, a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, per i quali la soglia massima resta di € 5,29.
• per le somministrazioni dei pasti da parte del datore di lavoro tramite mense organizzate direttamente dal datore di lavoro oppure gestite da terzi, che restano non imponibili.

A CHI SPETTA

L’agenzia delle entrate ha più volte chiarito che il regime di esenzione di cui sopra, spetta se l’erogazione dei buoni pasto riguarda la GENERALITA’ dei dipendenti o CATEGORIE OMOGENEE di essi.
Ad esempio: a tutti i lavoratori che effettuano un particolare turno di lavoro oppure a tutti quelli che rientrano in un certo livello.

NON RIENTRANO DEL LIMITE DELLE € 258,23

Ricordiamo che: sono esclusi dalla retribuzione imponibile il valore dei beni ceduti o servizi prestati che, nell’ anno, risultano complessivamente inferiori a € 258,23; se tale limite viene superato, l’intero valore, è soggetto a contribuzione ( e non solo la parte eccedente € 258,23)

I buoni pasto che non rappresentano erogazioni in natura ma permettono solamente la fruizione della prestazione sostitutiva di mensa da parte dei dipendenti che ne hanno diritto, non sono rilevanti ai fini del raggiungimento della franchigia annua di esenzione di cui all’art. 51, comma 3, TUIR paria a € 258,23, indipendentemente dal loro valore nominale (art. 51 comma 3 TUIR).

DEDUCIBILITA’

Ai fini della determinazione del reddito d’impresa i buoni pasto rientrano, tra le voci di bilancio, nei costi del personale integralmente deducibili.

Pieve E., 08 gennaio 2020
Studio Associato di Consulenza del Lavoro – Associati : Rag. M. Antonietta Olivieri – Rag. Katiuscia Ferretti
Via Fizzonasco, 52 – 20090 Pieve Emanuele (MI) Tel. 0290722801 – Fax 0290420185 – C.F./ P.I. 11561990158

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