ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI

ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI
MAGGIORAZIONE IMPORTI ASSEGNI NUCLEI FAMILIARI (ANF)

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE-LEGGE N. 46/2021

In data 06.04.2021 è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 82, la Legge 01.04.2021 n. 46 recante “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”.

FINALITA’

Il nuovo assegno unico ha la finalità di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l’occupazione, soprattutto femminile, riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico.
L’introduzione dell’assegno unico e universale comporterà la soppressione delle seguenti misure:
• assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori
• assegno di natalità (c. bonus bebè)
• premio alla nascita
• Fondo di sostegno alla natalita’
• detrazioni fiscali per figli a carico
• assegno per il nucleo familiare (ANF)
Secondo le intenzioni del Governo l’assegno unico e universale doveva essere operativo dal 01.07.2021, successivamente la sua partenza è stata rinviata al 01.01.2022.

ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI E
MAGGIORAZIONE DEGLI IMPORTI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE (ANF)-DECRETO LEGGE 79/2021

In attesa che il Governo emani i decreti attuati della Legge n. 46/2021 e che l’assegno unico e universale entri a regime, il Governo ha emanato il Decreto Legge 8.06.2021 n. 79 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’08.06.2021 recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori” introducendo alcune misure temporanee:
• un ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI (c.d. ASSEGNO “PONTE”) destinato alle famiglie con figli minori che NON hanno diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare (ANF) ovvero ai lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati e lavoratori dipendenti e assimilati che non hanno diritto agli ANF già in vigore
• una MAGGIORAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE (ANF) spettanti ai lavoratori dipendenti e assimilati

PERIODO DI EROGAZIONE

Dal 01.07.2021 e fino al 31.12.2021

REQUISITI PER L’ASSEGNO TEMPORANEO

L’ Assegno temporaneo è erogato dall’ Inps in presenza di figli minori di 18 anni.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti, essere:
cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
residenti e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del 18° anno di età;
residenti in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contatto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
– in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità inferiore a € 50.000,00 annui, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del DPCM n. 159/2013.

REQUISITI PER ANF GIA’ IN VIGORE

I requisiti per percepire gli ANF già in vigore, restano invariati.

MISURA DELL’ASSEGNO TEMPORANEO

L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato in base alla tabella allegata al DL n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore.
In particolare, è prevista:
• una soglia minima di ISEE fino a € 7.000, fino alla quale gli importi spettano in misura piena pari a € 167,5 per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a € 217,80 per figlio in caso di nuclei più numerosi;
• una sogli massima di ISEE pari € 50.000 oltre la quale non spetta.
Gli importi spettanti sono maggiorati di € 50 per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A partire dal prossimo 01.07.2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.

La domanda di Assegno temporaneo deve essere presentata dal genitore richiedente entro e non oltre il 31.12.2021, una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:
• portale web, utilizzando servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se in possesso del codice PIN rilasciato dall’Inps entro il 01.10.2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta d’identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
• Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
• Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
L’ Assegno viene erogato mediante:
– accredito su IBAN del richiedente, ovvero
– bonifico domiciliato.
In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.

DECORRENZA DELL’ASSEGNO TEMPORANEO

La decorrenza per l’erogazione dell’Assegno temporaneo è fissata come segue:
– dal 01.07.2021 per le domande presentate entro il 30.09.2021;
– dal mese di presentazione della domanda, per le istanze presentate successivamente al 30.09.2021.

COMPATIBILITA’ DELL’ASSEGNO TEMPORANEO CON ALTRE MISURE

L’Assegno temporaneo è compatibile con:
– il Reddito di cittadinanza;
– l’assegno ai nuclei familiare con almeno 3 figli minori;
– l’assegno di natalità;
– il premio alla nascita;
– il Fondo di sostegno alla natalità;
– le detrazioni fiscali.
L’ Inps corrisponde d’ufficio l’Assegno temporaneo ai nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda di Assegno temporaneo dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanza.
Resta ESCLUSA la compatibilità con l’Assegno al nucleo familiare (ANF) per i quali è prevista la maggiorazione come indicata qui di seguito.

MAGGIORAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE (ANF)

L’art. 5 del DL 79/2021 prevede che a decorrere dal 01.07.2021 e fino al 31.12.2021, gli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all’Assegno per il Nucleo Familiare di cui all’art. 2 del DL n. 69/1988, siano maggiorati:
• di € 37,50 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli;
• di € 55,00 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno 3 figli.
Le modalità di presentazione della domanda e i requisiti per percepire gli ANF, restano invariate.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento
Cordiali saluti Studio Associato Ferretti-Olivieri

Messaggio Inps n. 2371 del 22.06.2021

Messaggio Inps n. 2331 del 17.06.2021

 

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