CONVALIDA DIMISSIONI GENITORI ANCHE A DISTANZA

CONVALIDA DIMISSIONI GENITORI ANCHE A DISTANZA

PROCEDURA DELLA CONVALIDA DELLE DIMISSIONI LAVORATRICI MADRI E LAVORATORI PADRI

Le dimissioni volontarie presentate dalle lavoratrici madri e lavoratori padri devono essere convalidate dall’ Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio – ITL, attraverso l’effettuazione di un colloquio in presenza.

La procedura della convalida risponde unicamente a finalità di tutela del rapporto di lavoro delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri nel momento in cui diventano genitori, per assicurare la genuinità delle dimissioni rassegnate dagli stessi durante determinati periodi di tempo considerati protetti.

L’obbligo della convalida delle dimissioni si applica:

  • per la lavoratrice, durante il periodo di gravidanza
  • per la lavoratrice e il lavoratore, durante i primi 3 anni di vita del bambino
  • per il lavoratore e la lavoratrice, nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dalle comunicazioni di proposta di incontro del minore

Art. 55 D.Lgs 151/2001

Il rapporto di lavoro non si intende cessato definitivamente finché non viene espletata la procedura della convalida.

Pertanto, il datore di lavoro che riceve la richiesta di dimissioni da una lavoratrice o un lavoratore che si trova in una delle condizioni sopra elencate, deve informare gli stessi che per rendere valide le dimissioni devono recarsi presso l’ ITL ad effettuare la convalida.

IMPORTANTE – la lavoratrice madre che si dimette dal lavoro ha diritto all’indennità di disoccupazione solo se rassegna le dimissioni entro il primo anno di vita del bambino.

In questo caso il datore di lavoro è obbligato a versare il contributo NASPI (ticket licenziamento).

NUOVA PROCEDURA DI CONVALIDA A DISTANZA

Durante lo stato di emergenza sanitaria dovuto all’epidemia COVID-19, dal momento in cui non era possibile recarsi presso gli uffici dell’ITL competenti, era richiesta la compilazione di un modello online in sostituzione del colloquio diretto.

Ora, con Comunicato del 19.05.2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rende noto che, a seguito della cessazione del periodo emergenziale da COVID-19, non è più utilizzabile il modello di richiesta online di convalida delle dimissioni.

Comunicazione ITL 19.05.2022

L’Ispettorato precisa, tuttavia, che è possibile effettuare il colloquio con il funzionario dell’ITL anche “a distanza”, oltre che in presenza, attraverso la presentazione di un apposito modello di richiesta attualmente disponibile online.

Il nuovo modello deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalla lavoratrice o dal lavoratore interessato per poter accedere alla procedura da remoto in alternativa al colloquio in presenza con il funzionario incaricato.

Al modello devono essere allegati:

  • copia di un valido documento di identità
  • copia della lettera di dimissioni presentata al datore di lavoro debitamente datata e firmata

Il nuovo modello, compilato e sottoscritto, deve, infine, essere trasmesso al competente ITL (individuato in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice interessati) mediante posta elettronica.

Pieve E., 31 maggio 2022

Studio Associato Ferretti-Olivieri

 

 

 

 

 

 

 

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