COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN F24

COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN F24

COMPENSAZIONE DEI CREDITI – NUOVI VINCOLI DAL 01.07.2024

La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30.12.2023) ha introdotto alcune restrizioni alla disciplina delle compensazioni orizzontali e ha esteso l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la compensazione di crediti Inps e Inail.

OBBLIGO DI UTILIZZO CANALI TELEMATICI PER F24 CON CREDITI INPS E INAIL

L’art. 1, comma 94, lett. a) della Legge 213/2023 ha introdotto l’obbligo dal 01.07.2024 di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL/FISCONLINE) anche ai fini dell’utilizzo in compensazione tramite F24 di crediti INPS e INAIL.

Pertanto, non sarà più possibile avvalersi dei servizi bancari come Remote banking o Home banking.

I Mod. F24 che contengono crediti di qualsiasi natura e importo in compensazione aventi ad oggetto:

  • crediti per IVA, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, IRAP;
  • crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta;
  • crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi
  • crediti maturati a titolo di contributi INPS;
  • crediti maturati a titolo di premi INAIL

vanno obbligatoriamente presentati utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Solo i Mod. F24 SENZA COMPENSAZIONI possono essere pagati tramite Remote/Home banking.

La circolare n. 16 del 28/06/2024 dell’ Agenzia delle Entrate precisa che l’obbligo trova applicazione per tutti i versamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2024 “a prescindere dalla circostanza che i debiti o i crediti indicati nel modello F24 siano relativi ai tributi che scaturiscono da presupposti, dichiarazioni o istanze concernenti periodi antecedenti alla predetta data (1° luglio 2024)”.

L’Agenzia delle Entrate precisa che l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici (Entratel o Fisconline) sussiste anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero”.

TERMINE INIZIALE PER LE COMPENSAZIONI INPS

L’art. 1, comma 97, lett. a) della Legge 213/2023 ha introdotto un termine iniziale per poter effettuare le compensazioni Inps e Inail

Soggetti Decorrenza utilizzo in compensazione dei crediti Inps
Generalità dei datori di lavoro  ( non agricoli )            –  Dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica della denuncia UniEmens da cui il credito emerge

–  Dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva

–  Dalla data di notifica delle note di rettifica passive.

Datori di lavoro agricoli che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola Dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge
Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione IVS ARTIGIANI e COMMERCIANTI e alla Gestione Separata INPS Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. Redditi PF da cui il credito emerge (quadro RR).
  • La compensazione di premi e accessori nei confronti dell’INAIL, può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

Per l’attuazione di tale disposizione in merito al posticipo dei termini di decorrenza della possibilità di utilizzo in comprensione dei crediti INPS e INAIL siamo in attesa di appositi provvedimenti da parte di Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL.

DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN F24 CON DEBITI ISCRITTI A RUOLO

L’art. 1, comma 94, lett. b) introduce dal 01.07.2024 il divieto di compensazione dei crediti tramite F24 in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agenzia delle Entrate di importo superiore a € 100.000,00 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Il divieto NON sussiste:

  • per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza;
  • per i crediti di natura previdenziale ed assicurativa (dunque CREDITI INPS e INAIL), che potranno quindi, essere sempre compensati, anche in presenza di posizioni debitorie con il riscossore oltre i € 100.000,00

Il nuovo divieto non comporta l’abrogazione né la modifica dell’altro divieto di compensazione di crediti erariali fino a concorrenza dell’importo dei debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500,00 previsto dall’ art. 31, comma 1 del DL 78/2010.

Pertanto, con riferimento alle compensazioni di crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo abbiamo la seguente situazione:

  • € 1.500 e fino a € 100.000,00 la norma di riferimento è l’art. 31 del DL 78/2010
  • € 100.00,00 la norma di riferimento dal 01.07.2024 è il nuovo comma 49-quinquies, art. 37 del DL 223/2006

Il DL 78/2010 fissa il predetto divieto di compensazione del credito per il solo importo coincidente con il debito, consentendo la compensazione di crediti di importo superiore, per la somma eccedete, il DL 223/2006 modificato, non consente di compensare eventuali crediti per importi eccedenti i € 100.000,00.

Pieve E., 2 luglio 2024

Studio Associato di Consulenza del Lavoro 
Associati: Rag. M. Antonietta Olivieri - Rag. Katiuscia Ferretti
Via Fizzonasco, 52 - 20090 Pieve Emanuele (MI) 
Tel. 0290722801 - Fax 0290420185 - C.F./ P.I. 11561990158 
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