LEGGE DI BILANCIO 2025
La Legge n. 207 del 30.12.2024 (Legge di Bilancio 2025), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.2024, contiene numerose novità che impattano sulla tassazione del reddito da lavoro dipendente dal 01.01.2025.
IRPEF – NUOVE ALIQUOTE E SCAGLIONI
Confermati e resi strutturali gli scaglioni di reddito e le aliquote IRPEF.
ALIQUOTE IRPEF | ||
N° | Scaglioni IRPEF | Aliquote IRPEF |
1 | Fino a € 28.000 | 23% |
2 | Tra € 28.001 e € 50.000 | 35% |
3 | Oltre € 50.001 | 43% |
DETRAZIONI D’IMPOSTA PER LAVORO DIPENDENTE
Viene reso strutturale anche l’innalzamento da € 1.880,00 a € 1.955,00 della detrazione annua spettante per lavoro dipendente e assimilato per i redditi fino a € 15.000,00. Restano invariate le altre detrazioni.
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO
La detrazione d’imposta per i figli a carico è riconosciuta dal datore di lavoro nella busta paga per i figli “di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni” (il limite massimo di età è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2025).
Ricordiamo che:
- per i figli di età fino al compimento dei 21 anni, è possibile fruire dell’Assegno Unico erogato direttamente dall’Inps.
- i figli, per essere considerati fiscalmente a carico, devono possedere un reddito complessivo annuo lordo non superiore a € 2.840,51, elevato a € 4.000,00 per i figli di età non superiore a 24 anni.
La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno.
DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO
Dal 01.01.2025 la detrazione per altri familiari fiscalmente a carico è riconosciuta esclusivamente per ciascun ascendente (quindi genitori, nonni, bisnonni) che conviva con il contribuente.
Dal 01.01.2025 non spetta più per generi, nuore, suocero, fratelli, sorelle del contribuente.
DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO di lavoratori extracomunitari
Dal 01.01.2025 ai lavoratori che non sono cittadini italiani (lavoratori extracomunitari) o di uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), le detrazioni NON spettano in relazione ai familiari residenti all’estero.
NUOVE MISURE DI RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE
A seguito dell’abolizione dell’esonero contributivo Inps del 6% – 7% a carico dei lavoratori dipendenti, sono state introdotte 2 misure di riduzione del cuneo fiscale Irpef per i soli titolari di reddito da lavoro dipendente (esclusi i redditi assimilati): SOMMA INTEGRATIVA (sulla busta Indennità L. 207/2025) e ULTERIORE DETRAZIONE D’IMPOSTA
-
Somma integrativa (sulla busta Indennità L. 207/2025)
REDDITO COMPLESSIVO non superiore a € 20.000,00
Viene corrisposta una SOMMA integrativa che NON concorre alla formazione del reddito (incide esclusivamente sul netto in busta), calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente
REDDITO da lavoro dipendente annuo (RLD) fino a euro | Percentuale Somma esente
|
Fino a 8.500 euro | 7,1% |
da 8.501 a 15.000 | 5,3% |
Da 15.001 a 20.000 | 4,8% |
-
Ulteriore detrazione d’imposta
REDDITO superiore a € 20.000,00 e fino a € 40.000,00
È prevista una ULTERIORE DETRAZIONE dall’imposta lorda, da rapportare al periodo di lavoro, pari a € 1.000,00 per redditi fino a € 32.000,00, e d’importo decrescente per i redditi superiori a € 32.000,00 fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000,00
REDDITO complessivo annuo | ULTERIORE Detrazione annua
|
Da 20.001 a 32.000 | € 1.000,00 |
Da 32.0001 a 40.000 | € 1.000 * (40.000 – reddito complessivo) / 8.000 |
Da 40.001 | ZERO |
Le predette agevolazioni devono essere riconosciute:
- in automatico dal sostituto d’imposta in ciascun periodo di paga
- somme recuperate dal sostituto d’imposta come credito in compensazione sul Mod. F24
- il sostituto d’imposta deve verificare in sede di conguaglio la spettanza
- qualora, in sede di conguaglio di fine anno, la somma integrativa/l’ulteriore detrazione dovesse risultare non spettante, il sostituto d’imposta provvede al relativo recupero. Nel caso in cui l’importo da restituire superi 60 euro, il recupero dello stesso verrà effettuato in 10 rate di pari importo
Sia per la SOMMA INTEGRATIVA che per l’ULTERIORE DETRAZIONE ai fini della determinazione del reddito complessivo annuo:
– rileva anche la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori c.d. impatriati – non rileva il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze |
NUOVI LIMITI DI ESENZIONE DEI FRINGE BENEFITS
Anche per il 2025, 2026 e 2027 in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR in base al quale non concorre a formare reddito da lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a € 258,23 nel periodo d’imposta, non concorrono alla formazione del reddito
- entro il limite complessivo di € 2.000,00 il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori con figli a carico, incluse le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di competenza dell’anno 2025 del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa
N.B. I lavoratori devono compilare una dichiarazione indicando i codici fiscali dei figli a carico.
Tale limite di esenzione viene ridotto a € 1.000,00 per i lavoratori dipendenti senza figli a carico.
Le aziende con Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) devono darne previa informativa.
Punti di interesse:
– il beneficio spetta sia ai titolari di reddito di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente
– i fringe benefit possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, senza pertanto rispettare il criterio della generalità dei dipendenti o categorie omogenee
– figli fiscalmente a carico:
- sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 euro (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili);
- per i figli di età non superiore a 24 anni, tale limite di reddito è elevato a 4.000 euro;
la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno
DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO
Viene confermata anche per il 2025, 2026 e 2027 la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa, nel limite di € 3.000,00 lordi, per i lavoratori dipendenti con redditi da lavoro dipendente non superiore a € 80.000,00 nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto.
Si tratta della c.d. “detassazione” prevista per:
– gli emolumenti retributivi erogati ai lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili
– le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
CONGEDI PARENTALI
Per i genitori che fruiscano alternativamente dei congedi parentali (c.d. maternità facoltativa) viene riconosciuto:
– un’indennità pari al 80%, in luogo dell’attuale 60%
– nel limite di 2 mesi successivi al primo mese di congedo parentale, per il quale l’indennità è già riconosciuta nella misura maggiorata dell’80%
– entro il sesto anno di vita del bambino.
Pertanto, i mesi di congedo parentale complessivamente fruibili all’80% diventano 3 mesi
N.B. Per l’attuazione siamo in attesa della Circolare Inps.
Tale nuovo elevamento non si applica ai casi in cui, per la madre o, rispettivamente, per il padre, il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato ENTRO IL 31.12.2024.
Qualora il congedo di maternità o di paternità sia terminato nel corso dell’anno 2024, viene confermato l’elevamento all’80% per il primo e secondo mese di congedo parentale.
DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI
La Legge di Bilancio 2025 ha confermato il parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali IVS a carico delle lavoratrici con figli ampliandone la platea delle lavoratrici beneficiarie, includendo anche quelle a tempo determinato e le lavoratici autonome.
L’esonero spetta in favore delle lavoratrici che:
nel periodo ricompreso dal 01.01.2025 al 31.12.2026 |
risultano essere madri di 2 figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (da intendersi, 9 anni e 364 giorni) |
N.B. Per l’attuazione di tale esonero contributivo siamo in attesa del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
nel periodo ricompreso dal 01.01.2025 al 31.12.2026 |
risultano essere madri di 3 figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni (da intendersi, 17 anni e 364 giorni). |
ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2026, ai datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà è riconosciuto:
- l’esonero del versamento dei contributi previdenziali nella misura del 100%
- limite massimo annuo € 8.000,00
L’esonero spetta per:
- 24 mesi se l’assunzione è effettuata con contratto a tempo indeterminato
- 18 mesi se il contratto a tempo determinato viene trasformato in contratto a tempo indeterminato
- 12 mesi se l’assunzione è effettata con contratto di lavoro a tempo determinato.
DETASSAZIONE LAVORO NOTTURNO E FESTIVO (settore turistico – alberghiero)
Per il periodo dal 01.01.2025 al 30.09.2025 viene confermata la disposizione a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, del comparto del turistico, inclusi gli stabilimenti termali, del TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE, che NON concorre alla formazione del reddito, nella misura del 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in riferimento al lavoro notturno e al lavoro straordinario effettuati nei giorni festivi.
Il datore di lavoro riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2024 che NON deve essere superiore a 40.000,00.
Il datore di lavoro compensa tali somme riconosciute a titolo di trattamento integrativo come credito nel Mod. F24 utilizzando il cod. tributo 1702 e vanno indicate nella Certificazione Unica CU.
ESENZIONE SOMME CORRISPOSTE A NEOASSUNTI PER FABBRICATI
Viene introdotto un nuovo regime provvisorio di esenzione fiscale per le somme erogate direttamente o rimborsate dai datori di lavoro, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025.
REQUISITI DEI DIPENDENTI
Titolari di un reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente l’assunzione (quindi, nel 2024) a € 35.000
CAMBIO DI RESIDENZA
Che abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune della precedente residenza.
DURATA E IMPORTO DELL’ESENZIONE
L’esenzione fiscale pari a € 5.000,00 per anno trova applicazione per i primi 2 anni a decorrere dalla data di assunzione. Come chiarito nella Relazione tecnica, il beneficio può applicarsi in relazione alle spese inerenti all’abitazione principale e ai relativi oneri accessori.
AUTOCERTIFICAZIONE
Il lavoratore interessato deve rilasciare al datore di lavoro apposita autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000, con cui attesta il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti la data di assunzione.
LIMITAZIONI
Il regime di esenzione NON si applica ai fini contributivi. L’eventuale somma erogata o rimborsata a questi fini concorre, quindi, alla determinazione della base imponibile ai fini previdenziali ed è inclusa nel computo del valore di ISEE del nucleo familiare e nei calcoli previsti ai fini dell’accesso alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale.
FRINGE BENEFIT AUTO AD USO PROMISCUO
VEICOLI IMMATRICOLATI E ASSEGNATI DAL 01.01.2025
Per gli autoveicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 01.01.2025, il valore del fringe benefit annuale è assunto, sull’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI elaborate entro il 30 novembre di ciascun anno, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, secondo le seguiti percentuali:
TIPO AUTOVETTUA | % BENEFIT |
Autovetture con motore termico o ibride (no plug-in) | 50% |
Autovetture full electric/a trazione esclusivamente elettrica a batteria | 10% |
Autovetture elettriche ibride plug-in | 20% |
In base alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sembrerebbe che per le autovetture immatricolate e assegnate fino al 31 dicembre 2024, nonché assegnate nel 2025 ma immatricolate negli anni precedenti, continueranno ad applicarsi le modalità di valorizzazione del fringe benefit precedentemente previste.
Ne consegue che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sono tre le modalità di calcolo del fringe benefit auto concesso al dipendente ad uso promiscuo, stabilite in funzione dell’immatricolazione e assegnazione del mezzo:
DATA DI IMMATRICOLAZIONE | CALCOLO
|
Veicoli immatricolati entro il 30 giugno 2020 | 15.000 x 30% = 4.500 x valore km tariffe ACI
|
Veicoli immatricolati a partire dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2024 | 15.000 x % in funzione delle emissioni di CO2 x valore km tariffe ACI
|
Veicoli immatricolati e assegnati dal 1° gennaio 2025:
|
|
a. Tutti i veicoli ad esclusione di quelli alle lett. b) e c): | 15.000 x 50% = 7.500 x valore km tariffe ACI |
b. Veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica | 15000 x 10% = 1.500 x valore km tariffe ACI |
c. Veicoli elettrici ibridi plug-in | 15000 x 20% = 3.000 x valore km tariffe ACI |
Restiamo comunque in attesa di nuove delucidazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
TRACCIABILITA’ DELLE SPESE DI TRASFERTA
Premettendo che nulla varia in relazione al trattamento fiscale delle trasferte al di fuori del comune o all’interno del comune, a decorrere dal 01.01.2025 i rimborsi analitici delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea ( ossia servizio taxi e servizio di noleggio con conducente ), sostenute dal lavoratore per le trasferte, non concorrono a formare il reddito a condizione che i pagamenti di tali spese siano effettuati con metodi tracciabili, dunque, tramite versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Eventuali rimborsi in contanti ne determinano l’assoggettamento a IRPEF e INPS.
Unica eccezione: le spese relative ai trasporti pubblici di linea per le quali il rimborso può continuare ad essere effettuato anche in contanti senza che ciò pregiudichi la relativa esenzione IRPEF e INPS.
Si rileva che la norma nulla precisa in merito alle ulteriori spese, anche non documentabili, sostenute dai dipendenti, quali ad esempio lavanderia, telefono, parcheggio, ecc.
Pertanto, si auspicano chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in relazione a tal ultime spese.
MAXI DEDUZIONE del costo del lavoro anche per il triennio 2025-2027
Viene prevista una proroga della maxi-deduzione prevista a favore di imprese e lavoratori autonomi per le nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (ossia, per i soggetti con periodo di esercizio corrispondente all’anno civile, i periodi d’imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, 31 dicembre 2026 e 31 dicembre 2027).
Il beneficio fiscale consiste in una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, pari al:
- 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale medio, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ciò porta, di fatto, la deduzione del costo del lavoro al 120% del suo valore originale;
- 30% del costo riferibile all’incremento occupazionale medio, in presenza di nuovi assunti a tempo indeterminato rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 216/2023.
La deduzione del costo del lavoro è quindi pari al 130%.
BONUS PER NUOVE NASCITE
La Legge di Bilancio 2025 prevede, a titolo di incentivo alla natalità, che per ogni figlio nato o adottato dal 01.01.2025 sia riconosciuto un importo una tantum di € 1.000,00 erogato nel mese successivo a quello della nascita o adozione.
L’importo è erogato dall’Inps su domanda dell’interessato, a condizione che:
– il nucleo familiare di appartenenza del richiedente abbia un ISEE non superiore a € 40.000,00 annui
– il richiedente sia residente in Italia e rientri nelle categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno.
BONUS ASILI NIDO E PER IL SUPPORTO DOMICILIARE
Il bonus è erogato dall’Inps previa richiesta del genitore, che deve presentare idonea documentazione relativa all’iscrizione e al pagamento della retta a strutture pubbliche o private, ovvero previa presentazione di un’attestazione rilasciata dal pediatra, che certifichi l’impossibilità del bambino di frequenza agli asili nido a causa di grave patologia cronica.
La Legge di Bilancio 2025 dispone che nella determinazione dell’ISEE utile ai fini dell’attribuzione del buono, non rilevano le erogazioni relative all’Assegno Unico Universale (AUU).
Viene, inoltre eliminata la condizione per cui, al fine del riconoscimento dell’importo massimo del bonus, pari a 3.600,00 (1.500 + 2.100), deve essere presente nel nucleo familiare almeno un figlio di età inferiore a 10 anni, oltre che un figlio nato dopo il 31.12.2023.
Di conseguenza, con riferimento alla maggiorazione di € 2.100,00 per i figli nati a partire dal 01.01.2024, è ora necessario il requisito di un valore ISEE, computato al netto dell’AUU, fino a € 40.000,00, mentre non è più richiesta la presenza di almeno un figlio di età inferiore a 10 anni.
Studio Associato di Consulenza del Lavoro Associati: Rag. M. Antonietta Olivieri - Rag. Katiuscia Ferretti Via Fizzonasco, 52 - 20090 Pieve Emanuele (MI) Tel. 0290722801 - Fax 0290420185 - C.F./ P.I. 11561990158 e-mail: info@ferrettiolivieri.it www.ferrettiolivieri.it