ANF - Domanda esclusivamente telematica

ANF - Domanda esclusivamente telematica

Con la Circolare INPS n. 45 del 22.03.2019 vengono fornite le istruzioni relative alle nuove modalità di presentazione delle domande di ANF “Assegni per il Nucleo Familiare” per i lavoratori dipendenti di aziende private non agricole.

A decorrere dal 01.04.2019 le domande, finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro in modalità cartacea utilizzando il Mod. ANF/DIP (SR16), dovranno essere inoltrate ESCLUSIVAMENTE all’INPS in modalità telematica.

Pertanto, dal 01.04.2019 il lavoratore NON dovrà più presentare il Mod. ANF/DIP al proprio datore di lavoro.

ISTRUZIONI PER I DIPENDENTI
LE DOMADE GIA’ PRESENTATE restano VALIDE

Le domande già presentate al datore di lavoro ENTRO IL 31.03.2019 con il Mod. ANF/DIP relative al periodo 01/07/2018 al 30/06/2019 sono valide ed il lavoratore non è tenuto a ripresentarle.

L’INPS provvederà a:
VERIFICARE IL DIRITTO del lavoratore a percepire gli Assegni Familiari;
DETERMINARE LA MISURA degli ANF, individuando gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla composizione del nucleo familiare e dei redditi percepiti nel periodo di riferimento

NUOVE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ANF

Le domande di ANF devono essere presentate dal lavoratore all’Inps, esclusivamente in via telematica, attraverso una dei seguenti canali:
WEB, servizio on-line dedicato presente sul sito ufficiale dell’Inps ( www.inps.it ) mediante PIN DISPOSITIVO,
identità SPID ( Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
Patronati e intermediari dell’istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi, anche in assenza di PIN.

Consultazione esito domande: il lavoratore potrà consultare nella sezione “Consultazione domanda” dell’area riservata accedendo al sito ufficiale Inps mediante PIN, l’esito della domanda presentata telematicamente mediante i canali sopra descritti.
Il lavoratore sarà informato direttamente dell’esito della domanda SOLO in caso di RIFIUTO.

AUTORIZZAZIONE ANF

Quando l’erogazione degli Assegni Familiari è subordinata al rilascio dell’ Autorizzazione dell’ Inps, il lavoratore dovrà presentare telematicamente tramite la procedura “Autorizzazione ANF”, la domanda di autorizzazione allegando tutta la documentazione necessaria.
Con la nuova procedura, nel caso in cui la domanda venga accolta:

  • l’ Inps non rilascerà più il provvedimento di autorizzazione al lavoratore (Mod. “ANF43”)
    e provvederà direttamente all’ istruttoria della domanda di ANF/DIP

Solo in caso di rifiuto dell’autorizzazione da parte dell’Inps, sarà inviato al lavoratore il relativo provvedimento di diniego (Mod. “ANF58”)

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDE ANF DITTE CESSATE e FALLITE:

Nel caso in cui il datore di lavoro sia cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare la richiesta di pagamento diretto all’Inps, nel limite della prescrizione quinquennale.
La domanda telematica dovrà essere presentata all’istituto attraverso uno dei seguenti canali:
WEB, tramite il servizio on-line dedicato presente sul sito ufficiale dell’Inps ( www.inps.it ) mediante PIN DISPOSITIVO, identità SPID ( Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), al seguente percorso: “Invio OnLine di domande di prestazioni a sostegno del reddito” > “Funzione ANF Ditte cessate e Fallite”
Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da cellulare il numero 06 164164
Patronati e intermediari dell’istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi, anche in assenza di PIN.

ISTRUZIONI PER I DATORI DI LAVORO

Dal 01.04.2019 gli importi degli ANF spettanti ai lavoratori calcolati dall’ Inps in base alla composizione del nucleo familiare e dei redditi percepiti, saranno messi a disposizione del datore di lavoro in una specifica utility del Cassetto Previdenziale aziendale.
Attualmente, non essendo prevista una notifica automatica della disponibilità di nuovi importi di ANF nell’apposita utility, il datore di lavoro dovrà monitorare costantemente il Cassetto Previdenziale aziendale per verificare la presenza o meno di nuovi importi di ANF.

L’Inps comunicherà gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti al lavoratore e il datore di lavoro dovrà calcolare gli importi effettivamente spettanti in base alla tipologia di contratto ( full-time o part-time) e alle presenze/assenze del lavoratore nel periodo di riferimento.
In ogni caso l’importo calcolato del datore di lavoro NON potrà superare l’importo massimo mensile teoricamente calcolato dall’ Inps e comunicato tramite il Cassetto Previdenziale

ATTENZIONE: le nuove domande di ANF relative al periodo dal 01.07.2019 al 30.06.2020 e le domande di variazione degli ANF ( esempio: nascita di un figlio ) dovranno pertanto essere inoltrate esclusivamente in via telematica all’Inps e nulla dovrà essere più consegnato al datore di lavoro, il quale prima di poter erogare gli importi di ANF nella busta paga di Luglio 2019 dovrà attendere che gli importi spettanti ai lavoratori siano disponibili nel Cassetto previdenziale.

ANF ARRETRATI

Qualora il lavoratore abbia richiesto gli Assegni Familiari arretrati , il datore di lavoro potrà pagare esclusivamente gli ANF relativi al periodo di paga durante il quale il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Le prestazioni relative agli anni precedenti durante i quali il lavoratore è stato dipendente presso un diverso datore di lavoro, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto, sempre nel limite quinquennale di prescrizione.

ANF CONGUAGLIATI

Gli ANF sono una prestazione previdenziale a carico dell’Inps, che obbligatoriamente il datore di lavoro deve anticipare ai propri lavoratori, effettuando successivamente il conguaglio nella denuncia contributiva mensile Uniemens. Pertanto, gli ANF non sono un costo per il datore di lavoro, egli è un mero anticipatore delle somme dovute al lavoratore dall’istituto.

PRINCIPIO DI AUTOMATICITA’

Inoltre trova applicazione il PRINCIPIO DI AUTOMATICITA’ delle prestazioni che stabilisce che le prestazioni degli Assegni Familiari sono dovute al lavoratore, anche quando il datore di lavoro NON ha versato regolarmente i contributi dovuti all’ INPS.

Studio Associato di Consulenza del Lavoro – Associati : Rag. M. Antonietta Olivieri – Rag. Katiuscia Ferretti
Via Fizzonasco, 52 – 20090 Pieve Emanuele (MI) Tel. 0290722801 – Fax 0290420185 – e-mail: info@ferrettiolivieri.it www.ferrettiolivieri.it C.F./ P.I. 11561

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