La Legge n. 157 del 19.12.2019 ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge n. 124 del 26.10.2019 cambiando radicalmente l’art. 4 in materia di appalti e subappalti (Legge 157/2019).
Infatti, dopo i numerosi dubbi che la norma originaria aveva suscitato (leggi precedente circolare: APPALTI E SUBAPPALTI-RESPONSABILITA’ SOLIDALE), la Camera dei Deputati ha riscritto integramente il testo.
SCOPO DELLA NORMA
L’obiettivo del decreto è quello di contrastare l’illecita somministrazione di manodopera e il mancato adempimento degli obblighi fiscali da parte di appaltatori e affidatari dei lavori esternalizzati.
AMBITO DI APPLICAZIONE
I nuovi obblighi interessano le aziende ( committenti ) che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un’ impresa:
• tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
• caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente;
• con l’ utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma.
OBBLIGHI DEL COMMITTENTE e DELLE IMPRESE APPALTATRICI
Il committente deve obbligatoriamente richiedere all’ impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento F24 relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’ esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, entro 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l’effettuazione del pagamento delle ritenute stesse.
ELENCO NOMINATIVO DEI LAVORATORI IMPIEGATI NELL’ APPALTO
Le imprese appaltatrici devono trasmettere al committente, al fine di consentire a quest’ultimo, di effettuare il controllo circa gli importi i versati, insieme alle deleghe, un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’ esecuzione di opere o servizi affidati dal committente.
Detto elenco dovrà contenere:
– il nominativo dei lavoratori e il relativo codice fiscale;
– il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera del servizio affidato;
– l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
– il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE FATTURE
In caso di mancata trasmissione dei modelli di pagamento F24 e delle informazioni relative ai lavoratori impiegati, o nel caso risultino omessi o insufficienti i versamenti delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’ impresa appaltatrice o affidataria, sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ ammontare delle ritenute non versate, dandone comunicazione, entro 90 giorni, all’ Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
In tali casi, è preclusa all’ impresa appaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
CERTIFICAZIONE
Le imprese appaltatrici o affidatarie, o subappaltatrici, possono essere derogate dagli adempimenti di cui sopra, comunicando al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ ultimo giorno del mese precedente quello della scadenza prevista ( ossia a 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento), i seguenti requisiti:
1. essere in attività da almeno 3 anni
2. essere in regola con gli obblighi dichiarativi
3. aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
4. non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’ imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000,00 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
La certificazione, che l’appaltatore dovrà inoltrare al committente per la verifica dei requisiti di cui sopra, sarà messa a disposizione dall’ Agenzia delle Entrate. Detta certificazione avrà validità quadrimestrale dalla data del rilascio.
COMPENSAZIONI
Le imprese appaltatrici ( sprovviste della certificazione ) non potranno effettuare compensazioni per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali Inps e premi assicurativi Inail maturati nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati nell’ esecuzione dell’ appalto.
Pieve Emanuele, 20.12.2019
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