APPALTI e SUBAPPALTI – RESPONSABILITA’ SOLIDALE
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26.10.2019 il Decreto legge n. 124 del 26.10.2019 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” collegato alla Legge di Bilancio 2020. Il DL n. 124/2019 è entrato in vigore dal 27.10.2019.
Gazzetta Ufficiale DL n. 124/2019 Art. 4 “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti”
SCOPO
Combattere l’evasione fiscale, ponendo a carico dei committenti e degli appaltatori/subappaltatori adempimenti complessi e onerosi.
NOVITA’ – RESPONSABILITA’ SOLIDALE
E’ stata introdotta, nel nostro ordimento, una nuova modalità di versamento delle ritenute: la RESPONSABILITA’ SOLIDALE tra committenti e appaltatori/subappaltatori.
In tutti i casi di affidamento di un’opera o di un servizio ( appalto, affidamento, subappalto, subfornitura, ed in tutti gli altri contratti ove si realizza un decentramento produttivo ) , il committente è tenuto a versare le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, comprese le addizionali regionali e comunali, operate dalle imprese della filiera (appaltatore e subappaltatore). L’obbligo si riferisce soltanto ai lavoratori impiegati direttamente nell’ esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 01.01.2020.
AMBITO DI APPLICAZIONE
L’ambito applicativo NON è limitato esclusivamente ai contratti di appalto, dovendo intendere ricompresi nella locuzione utilizzata anche i contratti non nominativi, o misti, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizioni e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque l’assunzione di un obbligo di fare da parte dell’ impresa appaltatrice.
MODALITA’ OPERATIVA
1) Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici versano al committente le somme dovute all’ Amministrazione Finanziaria, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza del 16 del mese successivo, su un conto corrente bancario o postale specifico i cui estremi sono stati precedentemente comunicati dal committente all’ impresa affidataria o appaltatrice e da quest’ultima alle imprese subappaltatrici;
2) Il committente, ricevute le somme, effettua il versamento entro la data del 16 del mese successivo, indicando nel Mod. F24 il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento viene effettuato
3) Il committente comunica, entro 5 giorni, a mezzo PEC, l’avvenuto pagamento delle ritenute per conto delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici
ATTENZIONE! Il committente deve effettuare il versamento senza possibilità di utilizzare in compensazione propri crediti.
CONTROLLO DA PARTE DEL COMMITTENTE
Il committente, prima del versamento, deve effettuare un riscontro/controllo sull’ ammontare degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese appaltatrici/subappaltatrici, pertanto, quest’ultime devono trasmettere, tramite PEC, al committente entro 5 giorni dalla scadenza del 16 giorno successivo:
• un elenco nominativo di tutti i lavorati con il codice fiscale impiegati direttamente nel mese precedente nell’ opera e nel servizio affidato;
• il dettaglio delle ore prestate da ognuno dei lavoratori;
• l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
• tutti i dati necessari per la compilazione del Mod. F24;
• i dati identificati del bonifico effettuato in favore del committente.
COMPENSAZIONE TOTALE o PARZIALE CON IL COMPENSO DOVUTO PER L’APPALTO
Qualora alla data prevista per il versamento delle ritenute da parte del committente sia maturato da parte dell’imprese appaltatrici e subappaltatrici il diritto a ricevere corrispettivi, quest’ultima può allegare alla comunicazione inviata al committente, la RICHIESTA DI COMPENSAZIONE totale o parziale delle somme necessarie all’ esecuzione del versamento delle ritenute effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici, con il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti.
RESPONSABILITA’ DELL’ APPALTATORE/SUBAPPALTATORE e
RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE
Cosa accade se le imprese della filiera restano “inerti” ?
Qualora, le imprese appaltatrici e subappaltatrici nei termini sopra indicati (almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento del Mod. F24):
– non provvedono al versamento al committente delle somme pari alle ritenute fiscali effettuate ai propri dipendenti, oppure
– non trasmettono al committente la RICHIESTA DI COMPENSAZIONE delle ritenute dovute con i crediti maturati per l’opera ed il servizi prestati, oppure
– non trasmettono al committente i dati necessari per effettuare i controlli, l’elenco nominativo di tutti i lavoratori con tutti i dati richiesti (vedi punto precedente), i dati utili per alla compilazione dei Mod. F24 e i dati identificativi del bonifico effettuato
Il committente deve:
– sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’ impresa appaltatrice o affidataria;
– vincolare le somme dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalla impresa coinvolte nell’ esecuzione dell’opera o del sevizio;
– fare comunicazione all’ ufficio dell’ Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti, entro 90 giorni
Se le imprese appaltatrici e subappaltatrici, entro 90 giorni dal termine previsto (almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del Mod. F24)
– effettuano il versamento al committente delle ritenute, oppure
– richiedono la compensazione delle ritenute dovute con il corrispettivo dovuto dal committente
– trasmettono i dati previsti ossia l’ elenco dei lavoratori con tutti i dati richiesti, i dati utili alla compilazione degli F24 e i dati identificativi del bonifico effettuato
Il committente procede al versamento delle somme tramite il ravvedimento operoso, addebitando all’ appaltatore o subappaltatore gli interessi e sanzioni.
Le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici che
– hanno provveduto al versamento delle ritenute al committente o alla richiesta di compensazione con i corrispettivi maturati nei confronti della stesso e,
– non hanno ricevuto la comunicazione da parte del committente dell’avvenuta effettuazione del versamento delle ritenute
sono OBBLIGATE a far presente la situazione all’ Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei loro confronti.
CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA’
Possono le imprese della filiera eseguire direttamente il versamento delle ritenute comunicandolo al committente ?
Si, in presenza di 2 condizioni che devono sussistere contemporaneamente:
– devono essere in attività da almeno 5 anni, oppure nei 2 anni antecedenti devono aver versato nel conto fiscale importi superiori a 2 milioni di euro;
– non devono avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non siano stati accordati provvedimenti di sospensione
Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici devono comunicare l’opzione di versamento diretto al committente allegando una CERTIFICAZIONE rilasciata dall’ Agenzia delle Entrate, che attesta che l’impresa ha i requisiti di regolarità.
Entro 90 giorni dall’ entrata in vigore del DL (27.10.2019) l’Agenzia delle Entrate deve:
– mettere a disposizione, mediante canali telematici, delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, la certificazione; – permettere ai committenti di poter verificare l’autenticità della certificazione stessa.
DIVIETO TASSATIVO DI COMPENSAZIONE
Ai fini di rafforzare la lotta all’ evasione, le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici NON possono utilizzare l’istituto della compensazione per il pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali (Inps) e premi assicurativi obbligatori (Inail) maturati, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’ esecuzione dell’opera o del servizio affidato
PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Le prestazioni professionali rese in qualsiasi settore, sono escluse dalla responsabilità solidale fiscale. Il contratto di prestazione professionale è giuridicamente ben distinto dal contratto di appalto.
SANZIONI
I soggetti obbligati che non eseguono, in tutto o in parte, i versamenti delle ritenute fiscali alle scadenze dovute, saranno soggetti a una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato.
Per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione sarà ridotta della meta’
Per i versamenti effettuati entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione sarà ridotta ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo.
Inoltre, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il termine previsto per la presentazione della Dichiarazione annuale dei sostituti di imposta (770), le ritenute dovute:
– sulla base del Mod. 770
– sulla base delle certificazioni rilasciate ai percipienti (Mod. CU)
– se di ammontare superiore a € 150.000,00 per ciascun periodo d’imposta.
CONCLUSIONI
Il Governo intende combattere l’evasione fiscale che in alcuni settore è particolarmente elevata, costruendo un meccanismo estremamente complesso ed articolato, che rende i committenti responsabili in merito al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori dipendenti delle imprese a cui affidano la realizzazione di prodotti o servizi.
Le tempistiche sono molto ristrette in quanto occorre mettere a disposizione dei committenti tutti i dati 5 giorni prima della scadenza del Mod. F24.
Tutto questo comporterà una nuova organizzazione delle imprese interessate, sia committenti che aziende esecutrici della filiera, con nuovi oneri a carico dei professionisti: commercialisti, consulenti del lavoro, amministratori di stabili (ad esempio per i servizi di pulizia, per i lavori di ripulitura delle facciate).
Le imprese e con essi i professionisti dovranno fare nuovi controlli e avranno nuove responsabilità.
LEGGENDA:
COMMITTENTE = chiunque ordina un lavoro
APPALTATORE = chi prende il lavoro dal committente
SUBAPPALTATORE = chi prende il lavoro dall’ appaltatore