ASSUNZIONI AGEVOLATE 2021

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2021

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2021

Principali agevolazioni contributive per l’anno 2021 per nuove assunzioni di giovani, under 35, donne, over 50 e disabili.

Condizioni fondamentali per poter accedere agli incentivi per le assunzioni.

Per accedere ai benefici, il datore di lavoro deve:

• essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
• rispettare tutti gli obblighi previsti dalla legge e dai CCNL nazionali, regionali, territoriali e aziendali;
• essere in regola con la normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (TESTO UNICO D.Lgs 81/2008).

Non si potrà accedere agli incentivi, quando:

• l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
• l’assunzione viola il diritto di precedenza;
• il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la trasformazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
• il lavoratore è stato licenziato, nei 6 mesi precedenti, da un datore di lavoro che al momento del licenziamento presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Sommario:
– GIOVANI TRA I 15 E I 29 ANNI – ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO
– LAVORATORI PERCETTORI DI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE – Contratto di Apprendistato Professionalizzante senza limiti di eta’
– INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE: GIOVANI UNDER 35 – L’efficacia dell’incentivo è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea
– GIOVANI CHE ABBIANO SVOLTO ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO O PERIODI DI APPRENDISTATO (PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE O DI ALTA FORMAZIONE)
– ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA
– PERCETTORI DI NUOVA ASSICURAZIONE PER L’IMPIEGO (NASPI)
– SOSTITUZIONE DI LAVORATRICI/LAVORATORI IN CONGEDO
– LAVORATORI OVER 50
– DONNE – L’efficacia dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea
– DISABILI
– INCENTIVI REGIONE LOMBARDIA
– “DE MINIMIS”

GIOVANI TRA I 15 E I 29 ANNI – ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Descrizione

Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, a causa mista (lavoro e formazione) di durata non inferiore a 6 mesi.

Apprendistato di Primo Livello

I giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore:
– ha una durata non superiore a 3 anni (4 anni in caso di diploma professionale quadriennale).

Apprendistato di Secondo Livello

I giovani di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di qualifica professionale) e i 29 anni, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante:
– ha una durata non superiore a 3 anni (5 anni per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano e individuati dal contratto collettivo).

Apprendistato di Terzo Livello

I giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (e 364 giorni), in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o del diploma professionale, possono essere assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca la cui durata è stabilita dalle regioni e dalle province autonome.
Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca ha la possibilità di lavorare e contemporaneamente conseguire un titolo d’istruzione terziaria, universitaria e post-universitaria, svolgere attività di ricerca o anche assolvere al periodo di praticantato previsto per l’accesso alle professioni ordinistiche.
Le finalità del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sono quindi:
– Il conseguimento di un titolo di studio di istruzione terziaria, universitario e post-universitario tra cui:
o Diploma di istruzione tecnica superiore (diploma ITS)
o Titoli di studio di alta formazione artistica, musicale e coreutica
o Laurea triennale e magistrale
o Laurea magistrale a ciclo unico
o Master di I e II livello
o Dottorato di ricerca
– Lo sviluppo di una ricerca, concordata tra Istituzione formativa ed Impresa, che sia in linea con il percorso di studi e con le tematiche di interesse del datore di lavoro.
– L’assolvimento del periodo di praticantato previsto per l’accesso alle professioni ordinistiche.
Possono assumere datori di lavoro privati di tutti i settori economico produttivi.
La fase formativa del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (il periodo cioè necessario al conseguimento del titolo di studio o al raggiungimento degli obiettivi della ricerca) non può avere una durata inferiore a 6 mesi.
La durata massima per il contratto di alta formazione non può essere superiore alla durata del percorso ordinamentale (ad esempio due anni per un apprendistato per un Master biennale o tre anni per il conseguimento della Laurea) e in linea con il tempo necessario al conseguimento del titolo di studio (ad esempio un anno per il conseguimento del Master biennale se il contratto viene attivato il secondo anno del percorso).
Per l’apprendistato di ricerca la durata massima è di 3 anni, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino ad un massimo di un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca.
Per l’apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche la durata massima è definita in rapporto al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica per l’ammissione all’esame di Stato.
Se al termine della fase formativa le parti non recedono (senza bisogno di giusta causa o giustificato motivo), il contratto di apprendistato prosegue come contratto a tempo indeterminato.

La Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) e la Circolare INPS n. 108 del 14 novembre 2018, sia pure con alcune precisazioni e vincoli, presentano la possibilità di assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione, finalizzato a favorire il reingresso dei soggetti espulsi dai processi produttivi.

Tipologia ed entità dell’incentivo

Per tutte le tipologie di contratto di apprendistato è prevista la possibilità di dedurre le spese e i contributi dalla base imponibile Irap, l’esclusione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato dal calcolo dei limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti collettivi e la possibilità di assumere ad un costo inferiore rispetto a quanto previsto per le altre tipologie contrattuali.
Si consideri, inoltre, che sul contratto di apprendistato grava un’aliquota contributiva agevolata, sia per l’azienda che per il dipendente.
In via generale, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti è pari al 10% della retribuzione ai fini previdenziali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta anche la contribuzione aggiuntiva dell’1,31% per la NASpI, a cui va aggiunto il contributo dello 0,30% destinato alla formazione.

Natura dell’aiuto e cumulabilità

Non soggetto alla regola del “de minimis”.

LAVORATORI PERCETTORI DI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE – Contratto di Apprendistato Professionalizzante senza limiti di età

Descrizione

Il D.Lgs 81/2015 introduce la possibilità per i lavoratori beneficiari di una qualsiasi indennità di disoccupazione di poter essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale.

Tipologia ed entità dell’incentivo

In via generale, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro è uguale a quella prevista per l’apprendistato professionalizzante pari al 10% con l’aggiunta dell’1,31% per NASpI, e il contributo dello 0,30% destinato alla formazione.

Destinatari

Lavoratori senza limiti di età beneficiari di trattamenti di disoccupazione, ai sensi dell’art. 47, co. 4, d.lgs. 81/2015

Tipologia di contratto richiesto

Contratto di apprendistato professionalizzante

Natura dell’aiuto e cumulabilità

Non soggetto alla regola del “de minimis”.

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE: GIOVANI UNDER 35 – L’efficacia dell’incentivo è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea

Circolare Inps del 12.04.2021 n. 56

Descrizione

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023“, per le assunzioni di giovani fino a 35 anni di età e 364 giorni (il limite anagrafico del giovane, da tenere in considerazione per le assunzioni effettuate nelle annualità 2021/2022), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, si prevede che l’esonero contributivo ex art. 1, commi da 100 e ss., legge 205/2017, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di € 6.000 annui. Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi: tale esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L’agevolazione può essere richiesta qualora si assuma, con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (no con contratto di apprendistato). L’incentivo vige anche in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del contratto (in questo caso il giovane deve essere in possesso del requisito anagrafico al momento della trasformazione del rapporto di lavoro).

Destinatari

L’esonero contributivo in trattazione, sotto il profilo soggettivo, è rivolto all’assunzione di giovani lavoratori che risultino, nel corso dell’intera vita lavorativa, NON essere MAI stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato continua a fruire del beneficio contributivo in esame per il periodo residuo sino alla durata complessiva di 36 mesi e ciò indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione.
Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. la circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

Tipologia di contratto richiesto

Contratto a tempo indeterminato anche a regime part time Come già rilevato nella circolare n. 40/2018, l’esonero contributivo in trattazione riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato anche a regime di part time (sia le nuove assunzioni che le trasformazioni di precedenti rapporti a termine, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 107, della Legge n. 205/2017), fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore alla data della nuova assunzione o della conversione a tempo indeterminato.

Natura dell’aiuto e cumulabilità

Non soggiace al limite del “de minimis”.

Tempistica e scadenze

L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021/2022.
Al momento la piena operatività di tale incentivo è subordinata al parere favorevole della Commissione Europea.

Regime sanzionatorio e casi di esclusione

L’esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

GIOVANI CHE ABBIANO SVOLTO ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO O PERIODI DI APPRENDISTATO (PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE O DI ALTA FORMAZIONE)

Descrizioni

La Legge 27/12/2017 n. 205, Art.1 comma 108 (Legge di bilancio 2018), ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro che assume con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, giovani che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o periodi di apprendistato di alta formazione.

Tipologia ed entità dell’incentivo

Incentivo contributivo:

Esonero totale (100%) dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di € 3.000 annui, per un periodo massimo di 36 mesi.

Destinatari

Entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio:
a) studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30%;
b) studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica (c.d. di 1° livello) o periodi di apprendistato in alta formazione (c.d. di 3° livello).

Tipologia di contratto richiesto

Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio.

ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA

Descrizione

Qualora un’impresa privata assuma, con contratto subordinato a tempo pieno e indeterminato, un beneficiario del reddito di cittadinanza ha diritto all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nel limite dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione.

Tipologia ed entità dell’incentivo

Il tetto massimo mensile dell’incentivo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite dell’importo mensile del RdC fruito dal lavoratore assunto e, comunque, entro il tetto di 780 euro mensili (massimale del beneficio del RdC), per un periodo non inferiore a 5 mensilità.
L’incentivo è subordinato alla condizione che il datore di lavoro consegua un incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti a tempo indeterminato.

Datori di lavoro beneficiari

L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, che abbiano provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al RdC presso l’ANPAL, attraverso l’applicativo “Domanda e offerta lavoro” “MyAnpal” (https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/). Con nota del 5 agosto 2019, n. 10878, l’ANPAL, ha illustrato la procedura da seguire.

Destinatari

Percettori di Reddito di Cittadinanza.

Tipologia di contratto richiesto

L’esonero contributivo riguarda tutte le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a condizione che il relativo rapporto di lavoro sia basato sul regime del tempo pieno.

Natura dell’aiuto e cumulabilità

La fruizione dell’incentivo è riconosciuta nei limiti e alle condizioni stabilite dai Regolamenti (UE) sugli aiuti di stato secondo il regime “de minimis”.

Regime sanzionatorio e casi di esclusione

L’ex beneficiario di RdC non può essere licenziato nei 36 mesi successivi all’assunzione, se non per “giusta causa”. In caso di licenziamento il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili per morosità (Legge 388/2000).

Tempistica e scadenze

La durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Reddito di Cittadinanza, con un minimo pari a 5 mensilità.

PERCETTORI DI NUOVA ASSICURAZIONE PER L’IMPIEGO (NASPI)

Descrizione

I datori di lavoro che assumono, senza esservi tenuti, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, lavoratori percettori di NASPI, hanno diritto ad un incentivo mensile pari a 20% della NASPI mensile non ancora percepita dal lavoratore stesso.

Tipologia ed entità dell’incentivo

Incentivo economico pari a:
20% della NASPI mensile non ancora percepita dal lavoratore.

Destinatari

Lavoratori in godimento dell’indennità NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego)

Tipologia di contratto richiesto

Contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time
Trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità Naspi.

Normativa sugli aiuti di Stato

La concessione del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis”.

SOSTITUZIONE DI LAVORATRICI/LAVORATORI IN CONGEDO

Descrizione

L’art. 4 del d.lgs. 151/01 stabilisce che le aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo, hanno diritto ad uno sgravio contributivo sulle retribuzioni imponibili dei neoassunti.

Tipologia ed entità dell’incentivo

Aliquota contributiva, relativa alla retribuzione corrisposta al lavoratore, ridotta del 50% compresi i premi assicurativi INAIL, fino ad un massimo di 12 mesi.
È applicabile fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Datori di lavoro beneficiari

Aziende con meno di 20 dipendenti.
Per il rispetto di tale requisito dimensionale, vanno ricompresi nel numero i dirigenti, i lavoranti a domicilio, i lavoratori a tempo indeterminato e determinato, quelli assenti benché retribuiti (es. malattia, gravidanza, ecc.) a meno che non vengano computati i sostituti, mentre i lavoratori a tempo parziale vanno computati pro quota, in proporzione alle ore lavorate nel mese da un lavoratore a tempo pieno e quelli intermittenti in proporzione alle giornate lavorate nel semestre precedente.

Destinatari

Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo per maternità, paternità e parentali e in congedo per malattia del figlio, fino al compimento di un anno di età del bambino.

Tipologia di contratto richiesto

Contratto a tempo determinato.

Normativa sugli aiuti di Stato

Non richiesto il rispetto del “de minimis”.

LAVORATORI OVER 50

Descrizione

La legge n. 92/12, all’art. 4, commi da 8 a 11, prevede che in caso di assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, disoccupati(*) da almeno 12 mesi, il datore di lavoro ha diritto ad una riduzione dell’aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato.

Tipologia ed entità dell’incentivo

Incentivo contributivo: riduzione dei contributi nella misura del 50% per:
12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Destinatari

Lavoratori Over 50, disoccupati da almeno 12 mesi

Tipologia di contratto richiesto

– Contratto di lavoro a tempo determinato
– Contratto di lavoro a tempo indeterminato
– Contratto di lavoro a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato
L’incentivo spetta anche in caso di part-time ed è altresì espressamente previsto per l’assunzione a scopo di somministrazione.

Normativa sugli aiuti di Stato

Non soggetto alla regola del “de minimis”.

DONNE – L’efficacia dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea

Circolare Inps n. 32 del 22.02.2021 – Messaggio Inps n. 1421 del 06.04.2021

Descrizione

La legge n. 92/12, all’art. 4, commi da 8 a 12, prevede che in caso di assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti nelle aree svantaggiate o impiegate in una professione o in un settore caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti; il datore di lavoro ha diritto ad una riduzione dell’aliquota contributiva a suo carico per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato.
La Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel biennio 2021/2022 è previsto l’esonero nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di € 6.000 annui. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente.

Tipologia ed entità dell’incentivo

AGEVOLAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE FORNERO

La disciplina generale dell’incentivo all’assunzione di donne è contenuta nell’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 e prevede la riduzione al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro, sin dal 1° gennaio 2013, nelle ipotesi di seguito sintetizzate.

– Contratto di lavoro a tempo determinato: 50% dei contributi a carico del datore di lavoro – 12 mesi (art. 1, comma 8, legge n. 92/2012)
– Trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato: 50% dei contributi a carico del datore di lavoro – fino al 18° mese dalla data di assunzione (art. 1, comma 9, legge n. 92/2012
– Contratto di lavoro a tempo indeterminato: 50% dei contributi a carico del datore di lavoro – 18 mesi dalla data di assunzione (art. 1, comma 10, legge 92/2012)

LA DECONTRIBUZIONE PREVISTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Legge n. 178 del 30/12/2020, art. 1, commi 16,17,18

La legge n. 178/2020 prevede che l’esonero totale (100%) si applichi esclusivamente alle assunzioni di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92/2012 effettuate nel biennio 2021-2022. Pertanto, potrà essere attribuito ai contratti a tempo indeterminato stipulati dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, nonché alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato intervenute tra le parti nel corso dell’anzidetto periodo agevolato.
Come si può notare, non viene richiamato il comma 8 del citato articolo 4. Si ritiene, quindi, che l’esonero totale non potrà essere applicato alle assunzioni con contratto a tempo determinato. In tal caso, comunque, i datori di lavoro potranno fruire dell’ordinaria riduzione contributiva, pari al 50% dei contributi a loro carico. Le disposizioni della legge n. 92/2012, infatti, rimangono valide a prescindere dall’introduzione sperimentale della decontribuzione totale prevista dalla legge n. 178/2020. Si ritiene, invece, applicabile l’esonero totale alle trasformazioni di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati prima del 1° gennaio 2021 e trasformati successivamente.
Dal momento della trasformazione, che deve avvenire prima dei 12 mesi dall’assunzione agevolata, il datore di lavoro potrà passare così dalla riduzione contributiva del 50% all’esonero totale. Complessivamente, comunque, la durata dell’incentivo non potrà superare 18 mesi.

REQUISITI SOGGETTIVI DELLE LAVORATRICI

Le destinatarie dell’agevolazione, individuate dall’articolo 4, comma 11, della legge n. 92/2012, sono le seguenti:
Donne con almeno 50 anni di età che siano disoccupate(*) da oltre 12 mesi ovunque residenti. Accanto al requisito anagrafico, è necessario, dunque, il requisito di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015;
Donne di qualsiasi età residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Occorre, pertanto, che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna e altre zone destinatarie degli aiuti)1. Ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017, un soggetto è privo d’impiego regolarmente retribuito se negli ultimi 6 mesi:
o Non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi;
o Ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato con compenso annuo inferiore ai limiti esenti da imposizione pari a:
o € 4.800 per il lavoro autonomo
o € 8.000 per le collaborazioni
NB Per il rapporto di lavoro subordinato è rilevante il profilo della durata, per il lavoro autonomo è rilevante il profilo della remunerazione, infatti sono considerati “privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi” i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi e per le attività di lavoro autonomo la cui remunerazione, su base annuale, è inferiore ai limiti esenti da imposizione (che, per il diverso importo delle detrazioni, è di 4.800 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto, e di 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 917/1986).
Donne di qualsiasi età con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere. Per il 2021, l’individuazione è contenuta nel D.M. 16 ottobre 2020. È necessario che la lavoratrice risulti priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Destinatari

Riepilogo

– 1: Donne con almeno 50anni di età ovunque residenti – disoccupate da oltre 12 mesi (Circolare Ministero del Lavoro n. 34/2013 – messaggio Inps n. 12212/2013)
– 2: Donne di qualsiasi età residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamneti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea – prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (D.M. 17 ottobre 2017 – Carte degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014, di cui GUCE C 369 del 17 ottobre 2014, successivamente modificata con decisione della Commissione europea C (2016) 5938 final, del 23 settembre 2016)
– 3: Donne di qualsiasi età ovunque residenti – con una professione o un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere; prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (D.M. 16 ottobre  2020 (per il 2021) – D.M. 17/ottobre 2017)
– 4: Donna di qualsiasi età ovunque residenti – prive di un impiego regolarmente da almeno 24 mesi (D.M. 17 ottobre 2017)

Misura dell’esonero

La riduzione contributiva prevista dalla legge n. 178/2020 è pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, fino al limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Ulteriori condizioni

Pertanto, l’efficacia dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Tipologia di contratto richiesto

– Contratto di lavoro a tempo determinato
– Contratto di lavoro a tempo indeterminato
– Contratto di lavoro a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato (sono esclusi i rapporti di lavoro domestico, intermittente).
L’incentivo spetta anche in caso di part-time.

Normativa sugli aiuti di Stato

Non soggetto alla regola del “de minimis”.

DISABILI

Descrizione

La legge n. 68/99, come modificata dal decreto legislativo n. 151/15, prevede incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori disabili.
I datori di lavoro privati, anche non soggetti all’obbligo di cui alla Legge n. 68/99, in caso di assunzione di lavoratori disabili hanno diritto ad un incentivo di natura contributiva.

Tipologia ed entità dell’incentivo

1. Per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% di cui al punto a) – Incentivo: 70% della retribuzione
lorda mensile imponibile ai fini previdenziali – Durata: 36 mesi
2. Per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore tra il 67% e il 79% di cui al punto b) – Incentivo: 35% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali – Durata: 36 mesi
3. Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% di cui al punto c) – Incentivo: 70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali – Durata: 60 mesi

Datori di lavoro beneficiari

Tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999.
In particolare i datori di lavoro che impiegano un numero di dipendenti:
dai 15 ai 35, sono obbligati ad assumere 1 disabile (a partire dal 1°gennaio 2018 l’adempimento dovrà essere effettuato entro il termine del 2° marzo 2018);
dai 36 ai 50, devono assumere 2 disabili;
oltre i 50, devono riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l’1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.

Destinatari

Lavoratori disabili
a) con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ricomprese tra la 1a e la 3a categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
b) con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ricomprese tra la 4a e la 6a categoria di cui alle tabelle di cui al punto precedente;
c) Lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della CAPACITÀ lavorativa superiore al 45%.
N.B.: non si può godere dell’incentivo per le altre categorie protette di lavoratori che, pur avendo diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano nelle condizioni sopra elencate.

Tipologia di contratto richiesto

– Contratto a tempo indeterminato, per gli incentivi di cui alle lettere a) e b);
– Contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, per l’incentivo di cui alla lettera c).
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016.

Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, inoltre, l’incentivo può essere riconosciuto – per tutta la durata del contratto – anche per le assunzioni a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a 12 mesi.

Modalità di accesso e di erogazione dell’incentivo

Il datore di lavoro dovrà fare un’apposita richiesta all’INPS e, una volta riconosciuta l’agevolazione, potrà fruirne tramite conguaglio contributivo mensile, come spiegato nella Circolare INPS n.99/2016.

La norma prevede che l’incentivo sia riconosciuto dall’INPS secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande; qualora le risorse siano insufficienti, non sono prese in considerazione altre domande.

Il limite delle risorse finanziarie destinate all’incentivo è predeterminato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

Regime sanzionatorio e casi di esclusione

Il datore di lavoro che non provvede ad effettuare l’assunzione e la comunicazione dell’avvenuta assunzione, entro i termini perentori assegnati, decade dal beneficio.

INCENTIVI REGIONE LOMBARDIA

Incentivi occupazionali alle imprese che assumono i destinatari delle misure regionali Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro Destinatari.

Sono ammessi gli incentivi per l’assunzione di disoccupati e occupati sospesi in esubero che hanno aderito a Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro e per cui viene conseguito e rendicontato il risultato di inserimento lavorativo nell’ambito di tali percorsi.

I destinatari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
disoccupati: residenti o domiciliati in Lombardia (non importa da quanto tempo, ad esempio possono essere disoccupati anche da un solo giorno);
lavoratori sospesi: per crisi aziendale e dunque in cassa integrazione (NON per cassa integrazione per motivi Covid) dipendenti presso sedi operative ubicate in Lombardia (anche se residenti o domiciliati fuori Regione).

BENEFICIARI

Sono ammessi ad accedere al contributo i datori di lavoro che assumono lavoratori presso unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia.

QUANDO

I datori di lavoro potranno presentare domanda di contributo DALLE ORE 12.00 DEL 15/04/2021 E FINO AL 30/06/2022 con le modalità indicate nell’avviso approvato, attraverso il sistema informativo Bandi Online raggiungibile all’indirizzo Bandi Regione Lombardia

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, il contributo massimo è differenziato in funzione della difficoltà di accesso nel mercato del lavoro, come segue:

• lavoratori fino a 54 anni: 5.000€
• lavoratrici fino a 54 anni: 7.000€
• lavoratori over 55: 7.000€
• lavoratrici over 55: 9.000€

A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di 1.000 € se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti o da un’impresa costituita o acquisita da lavoratori, anche in forma cooperativa, che provengono da imprese in crisi (cd. “workers buyout”):

• lavoratori fino a 54 anni: 6.000€
• lavoratrici fino a 54 anni: 8.000€
• lavoratori over 55: 8.000€
• lavoratrici over 55: 10.000€

Il contributo non può eccedere il costo del lavoro al netto degli oneri previdenziali e contributivi ed è da intendersi riferito a contratti a tempo pieno. Per i contratti a tempo parziale l’incentivo concedibile sarà riparametrato in funzione della percentuale di ore previste.

Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato ammissibili ai fini della rendicontazione del servizio a risultato di inserimento lavorativo e avviati nell’ambito della politica attiva e, nello specifico, esclusivamente per contratti:
• a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;
• a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).

L’erogazione del contributo avviene con tempistiche e modalità diverse a scelta dell’azienda:
a rimborso, a seguito di rendicontazioni intermedie e finale;
• in un’unica soluzione anticipata alla presentazione della domanda di finanziamento, con presentazione di fidejussione a garanzia del contributo.

Il contributo è subordinato all’effettiva permanenza del lavoratore presso l’impresa, fatta salva una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrazione del contributo, e alla verifica dei pagamenti eseguiti dall’impresa.

REGIME DI AIUTO DI STATO

A scelta dell’impresa, il contributo può essere erogato, a normativa vigente, nell’ambito:
• del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
COVID-19;
• del regime de minimis.

“DE MINIMIS”

Il Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, riguardante l’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, ha introdotto alcune deroghe concernenti sovvenzioni considerate di “importo minimo”, ritenendo che le stesse possano non essere considerate come “aiuti di Stato”. In via generale, non sono tali se non superano, in un arco triennale rappresentato da tre esercizi finanziari, la somma complessiva di 200.000 euro che nel settore del trasporto su strada scende a 100.000, in quello della pesca a 30.000 e nell’ambito della produzione di prodotti agricoli a 15.000.

Ai fini del “de minimis” la nozione di impresa è diversa da quella generalmente adottata: infatti, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, essa ricomprende ogni entità che esercita un’attività di tipo diverso. C’è, in ogni caso, da ricordare come il 18 dicembre 2013 sia stato approvato il Regolamento CE n. 1407/2013 che, sempre con riferimento, al “de minimis” individua alcuni criteri che, pur in presenza di una pluralità di aziende, riportano le stesse sotto il concetto di “impresa unica” ai fini dei limiti economici sopra evidenziati. Le ipotesi sono le seguenti:

– quando un’impresa possiede la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di altra impresa;

– quando un’impresa ha il diritto di nominare e revocare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, degli organi di direzione e di sorveglianza di altra azienda;

– quando un’impresa esercita una influenza dominante verso un’altra azienda;

– quando un’impresa azionista o socia di altra impresa controlla da sola, con accordi sottoscritti, la maggioranza dei diritti di voto.

Il Regolamento CE n. 1407/2013 regolamenta il “de minimis” a partire dal 1° gennaio 2014: sostanzialmente, si pone in linea con il precedente n. 1998/2006, con alcune innovazioni formali (otto articoli invece di sei con espressioni che sembrano più semplificate) il cui fine è quello di fornire un’interpretazione chiara a norme che in passato avevano dato adito a qualche perplessità), ma anche sostanziali. E’ il caso dell’art. 1, par. 2, dove si stabilisce che nell’ipotesi in cui un’impresa svolga sia attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento che in settori esclusi, la regola del “de minimis” trova applicazione soltanto relativamente alle attività ammesse, a condizione che lo Stato membro garantisca che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti “de minimis” concessi.

Per completezza di informazione si ricorda che anche nel nuovo Regolamento sono elencati i settori esclusi che sono gli stessi compresi nel vecchio:

– Imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

– Imprese della produzione primaria di prodotti agricoli;

– Imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, limitatamente ad alcune fattispecie;

– Imprese che usufruiscono di aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o stati membri o direttamente collegati a quantitativi esportati;

– Imprese che fruiscono di aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

AGGIORNATO AL 20.04.2021

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