BUONI BENZINA ESENTI FINO A € 200,00
Il Decreto Legge n. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina) del 21.03.2022 all’art. 2 prevede la possibilità (ATTENZIONE: non obbligo), per i datori di lavoro privati e solo per l’anno 2022, di erogare ai propri dipendenti buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale e previdenziale, nel limite massimo di € 200,00 per lavoratore.
- POSSIBILITA’ per il datore di lavoro privati – NO OBBLIGO
- SOLO per l’anno 2022
- Buoni per l’acquisto esclusivo di CARBURANTE
- LIMITE MASSIMO € 200,00 per ogni dipendente
- ESENTE da INPS e IRPEF
- COSTO AZIENDA COMPLESSIVO: € 200,00 nel caso di erogazione del valore massimo per ciascun lavoratore
I buoni benzina possono essere più di uno, purché di importo complessivo fino a € 200,00.
Il beneficio riguarda TUTTE le tipologie di lavoro dipendente, lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato, a tempo pieno, a tempo parziale, in smart working e gli apprendisti. I buoni NON potranno essere assegnati ai collaboratori (co.co.co., amministratori) e ai tirocinanti.
La concessione dei buoni avverrà su BASE VOLONTARIA da parte del datore di lavoro.
Il buono benzina può essere concesso anche di un valore inferiore rispetto al valore massimo di € 200,00.
NON è previsto alcun limite di reddito da lavoro dipendente; quindi, spetta anche a quei lavoratori con redditi elevati.
Il costo per l’acquisto dei buoni carburante è interamente deducibile dal reddito d’impresa.
La messa a disposizione dei buoni benzina può avvenire ENTRO IL 31.12.2022. L’utilizzo del buono benzina può avvenire anche dopo il 31.12.2022, purché entro la data di scadenza indicata sul buono stesso.
CRITICITA’ E DUBBI
Resta da chiarire:
1) sembrerebbe che la nuova agevolazione sia aggiuntiva e cumulabile con quanto previsto nel comma 3, art. 51 del TUIR che prevede il limite di esenzione di € 258,23 per i beni ceduti ai dipendenti, con la conseguenza che, nel complesso, l’erogazione di buoni carburante potrebbe potenzialmente risultare esente per un importo massimo di € 458,23 (258,23 + 200,00)
2) in caso di eventuale superamento del valore massimo del buono benzina di € 200,00, se lo stesso concorra interamente a formare il reddito imponibile ai fini Inps e Irpef come previsto in caso di superamento del limite di € 258,43
Infatti, ricordiamo che: NON concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a € 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (comma 3, art. 51 del TUIR).
Per tale motivo è opportuno tenere separati in busta paga le 2 agevolazioni utilizzando apposite voci:
- BUONI BENZINA erogati ai sensi dell’art. 2 del DL 21/2022 € 200,00 limite max
- BUONI BENZINA erogati ai sensi dell’art. 51, comma 3 del TUIR. € 258,23 limite max
3) se trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il buono benzina venga riconosciuto ad personam (solo ad un lavoratore ovvero solo ad alcuni lavoratori) e non alla generalità ovvero a categorie omogene di lavoratori
Sulle criticità e numeri dubbi si ritiene necessario un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Pieve E., 27 giugno 2022
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