BUONI BENZINA ESENTI FINO A € 200,00

BUONI BENZINA ESENTI FINO A € 200,00

BUONI BENZINA ESENTI FINO A € 200,00

Il Decreto Legge n. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina) del 21.03.2022 all’art. 2 prevede la possibilità (ATTENZIONE: non obbligo), per i datori di lavoro privati e solo per l’anno 2022, di erogare ai propri dipendenti buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale e previdenziale, nel limite massimo di € 200,00 per lavoratore.

DL n 21 del 21/03/2022 art. 2

  • POSSIBILITA’ per il datore di lavoro privati – NO OBBLIGO
  • SOLO per l’anno 2022
  • Buoni per l’acquisto esclusivo di CARBURANTE
  • LIMITE MASSIMO € 200,00 per ogni dipendente
  • ESENTE da INPS e IRPEF
  • COSTO AZIENDA COMPLESSIVO: € 200,00 nel caso di erogazione del valore massimo per ciascun lavoratore

I buoni benzina possono essere più di uno, purché di importo complessivo fino a € 200,00.

Il beneficio riguarda TUTTE le tipologie di lavoro dipendente, lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato, a tempo pieno, a tempo parziale, in smart working e gli apprendisti. I buoni NON potranno essere assegnati ai collaboratori (co.co.co., amministratori) e ai tirocinanti.

La concessione dei buoni avverrà su BASE VOLONTARIA da parte del datore di lavoro.

Il buono benzina può essere concesso anche di un valore inferiore rispetto al valore massimo di € 200,00.

NON è previsto alcun limite di reddito da lavoro dipendente; quindi, spetta anche a quei lavoratori con redditi elevati.

Il costo per l’acquisto dei buoni carburante è interamente deducibile dal reddito d’impresa.

La messa a disposizione dei buoni benzina può avvenire ENTRO IL 31.12.2022. L’utilizzo del buono benzina può avvenire anche dopo il 31.12.2022, purché entro la data di scadenza indicata sul buono stesso.

CRITICITA’ E DUBBI

Resta da chiarire:

1)  sembrerebbe che la nuova agevolazione sia aggiuntiva e cumulabile con quanto previsto nel comma 3, art. 51 del TUIR che prevede il limite di esenzione di € 258,23 per i beni ceduti ai dipendenti, con la conseguenza che, nel complesso, l’erogazione di buoni carburante potrebbe potenzialmente risultare esente per un importo massimo di € 458,23 (258,23 + 200,00)

2)  in caso di eventuale superamento del valore massimo del buono benzina di € 200,00, se lo stesso concorra interamente a formare il reddito imponibile ai fini Inps e Irpef come previsto in caso di superamento del limite di € 258,43

Infatti, ricordiamo che: NON concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a € 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (comma 3, art. 51 del TUIR).

Per tale motivo è opportuno tenere separati in busta paga le 2 agevolazioni utilizzando apposite voci:

  • BUONI BENZINA erogati ai sensi dell’art. 2 del DL 21/2022 €       200,00 limite max
  • BUONI BENZINA erogati ai sensi dell’art. 51, comma 3 del TUIR. €       258,23 limite max

3)  se trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il buono benzina venga riconosciuto ad personam (solo ad un lavoratore ovvero solo ad alcuni lavoratori) e non alla generalità ovvero a categorie omogene di lavoratori

Sulle criticità e numeri dubbi si ritiene necessario un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Pieve E., 27 giugno 2022

Studio Associato di Consulenza del Lavoro 
Associati: Rag. M. Antonietta Olivieri - Rag. Katiuscia Ferretti
Via Fizzonasco, 52 - 20090 Pieve Emanuele (MI) Tel. 0290722801 - Fax 0290420185 
e-mail: info@ferrettiolivieri.it www.ferrettiolivieri.it

 

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