CONGEDO DI PATERNITA' OBBLIGATORIO

CONGEDO DI PATERNITA' OBBLIGATORIO

CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO,

DIVIETO DI LICENZIAMENTO, DIMISSIONI E NASPI del padre lavoratore

Dal 13.08.2022, data di entrata in vigore del D. Lgs 105/2022, il padre lavoratore dipendente ha diritto ad un “congedo di paternità obbligatorio” della durata di 10 giorni lavorativi (20 giorni lavorativi in caso di parto plurimo).

L’obbligatorietà del congedo di paternità è da intendersi nel senso che il datore di lavoro è tenuto al riconoscimento del congedo richiesto dal lavoratore, nei modi stabiliti dal legislatore; quindi, il datore di lavoro deve tenere un comportamento che non ne ostacoli la fruizione.

MODALITA’ DI FRUIZIONE

Il congedo deve essere fruito:

– nell’arco temporale dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto/ingresso in famiglia ed entro i 5 mesi successivi alla nascita del bambino

– in misura frazionabile a giorni ma non a ore anche in via non continuativa;

contemporaneamente o successivamente al congedo di maternità della madre;

– anche qualora il padre lavoratore fruisca del congedo di paternità alternativo (casi di grave infermità, decesso, abbandono della madre o affidamento esclusivo del bambino al padre) ma non nelle stesse giornate.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Spetta a tutti i padri (anche adottivi o affidatari) dipendenti.

Non spetta invece ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps e ai lavoratori autonomi.

ADEMPIMENTI

Lavoratore: è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, con almeno 5 giorni di preavviso, sulla base della data presunta del parto, fatte salve condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

Datore di lavoro: deve comunicare all’Inps le giornate di congedo fruite attraverso il flusso UniEmens.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Per i giorni di congedo obbligatorio è corrisposta un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione.

I periodi di fruizione sono coperti da contribuzione figurativa.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

È stato esteso il divieto di licenziamento dall’inizio del periodo di gravidanza e fino al compimento di 1 anno di età del bambino anche al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio (10 giorni lavoratovi o 20 giorni in caso di parto plurimo) e al congedo di paternità alternativo alla madre soltanto nelle seguenti ipotesi:

  • morte o grave infermità della madre
  • abbandono del bambino da parte della madre
  • affidamento del bambino al padre in via esclusiva.
DIMISSIONI VOLONTARIE

In caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, costituiscono causali che danno diritto alla NASPI, con l’obbligo del datore di lavoro, di versare il ticket di licenziamento, al pari delle dimissioni della lavoratrice madre intervenute durante il “periodo protetto”.

La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel c.d. “periodo protetto” non sono tenuti al preavviso.

Pertanto, il lavoratore padre dimissionario nel "periodo protetto" (dall’inizio del periodo di gestazione fino al compimento di 1 anno di età del bambino) che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, ha diritto all’indennità di disoccupazione NASPI, qualora ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dalla legislazione, e il datore di lavoro è tenuto al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e al c.d. ticket di licenziamento.
CONVALIDA DELLE DIMISSIONI PRESSO ITL ANCHE PER IL PADRE

Ricordiamo che:

Le dimissioni devono essere CONVALIDATE ESCLUSIVAMENTE presso il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro (istituito presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ITL) competente per territorio:

  • dalla lavoratrice madre durante il periodo di gravidanza
  • dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre durante i primi 3 anni di vita del bambino (o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento) sia nel caso che il lavoratore padre abbia fruito o meno in precedenza, di un  congedo di paternità nota ispettorato n. 749 del 2020  

 

 

Leave a reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *