CONGEDO PARENTALE - INDENNITA’ all’80%

CONGEDO PARENTALE - INDENNITA’ all’80%

ELEVAZIONE DELL’INDENNITA’ all’80% per 1 mese

La Circolare Inps n. 45 del 16.05.2023 ha reso note le disposizioni amministrative ed operative in merito all’ art. 1, comma 359, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che, modificando il 1° comma dell’art. 34 del D-Lgs n. 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità), ha aumentato dal 30% al 80% la retribuzione giornaliera dell’indennità Inps di congedo parentale (ex maternità facoltativa) spettante, in alternativa tra i genitori, per 1 mensilità, da fruire entro il 6 anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

DESTINATARI

L’elevazione dell’indennità spetta esclusivamente alle lavoratrici e ai lavorati dipendenti, restano escluse tutte le altre categorie (lavoratrici e lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione separata, …).

Conseguentemente, se un genitore è lavoratrice/lavoratore dipendente e l’altra/o genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione giornaliera spetta solo al genitore lavoratrice/lavoratore dipendente.

MODALITA’ DI FRUIZIONE

La modifica normativa recata dalla Legge di Bilancio 2023

  • non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione; infatti, la legge dispone solo l’elevazione dell’indennità all’80% anziché al 30% della retribuzione limitatamente a 1 dei 3 mesi spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che la mensilità indennizzata all’80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita del bambino
  • si applica anche ai genitori adottivi o affidatari
  • il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto, altresì nei medesimi giorni e per lo stesso figlio.

L’Inps conferma l’utilizzo del consueto criterio cronologico di indennizzo già in essere per i periodi di congedo parentale al 30% della retribuzione.

Il congedo parentale indennizzato all’80% interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31.12.2022, pertanto coinvolge periodi di congedo parentale richiesti a decorre dal 01.01.2023.
LIMITE DI INDENNIZZO

I periodi di congedo parentale

  • fruiti, a partire dal 01.01.2023, da genitori lavoratori dipendenti per figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/ adozione (per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31.12.2022), sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 1 mese;
  • i successivi periodi, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione e, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%);
  • i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 mesi (o di 11 mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi), non sono indennizzati.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’Inps dispone che, anche per il mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, la domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei canali di seguito riportati:

  • PORTALE WEB, inps.it, (utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page/lavoro/congedi/permessi e certificati) se si è in possesso di SPID, CIE, CNS
  • CONTACT CENTER INTEGRATO, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento)
  • Patronati
CONGUAGLI PERIODI PREGRESSI

Poiché nella Circolare Inps n. 45/2023 non vengono fornite istruzioni per la regolarizzazione dei periodi pregressi (periodi di competenza da gennaio 2023 a giugno 2023) in ordine al recupero dell’indennità differenziale tra l’80% e il 30% per tale aspetto si attendono ulteriori chiarimenti.

 

 

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