DECRETO AIUTI UNA TANTUM EURO 200,00

DECRETO AIUTI UNA TANTUM EURO 200,00

DECRETO-AIUTI UNA TANTUM € 200,00 PER I DIPENDENTI

Il Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) riconosce una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari € 200,00 a sostegno delle famiglie per far fronte ai rincari dell’energia e delle materie prime derivanti dalla situazione economica politica e dalla crisi ucraina.Decreto Aiuti

BENEFICIARI

I soggetti destinatari sono:

  1. Lavoratori dipendenti
  2. Pensionati
  3. Lavoratori domestici – colf, badanti
  4. Collaboratori coordinati e continuativi (CO.CO.CO.)
  5. Lavoratori autonomi
  6. Incaricati alle vendite a domicilio
  7. Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti
  8. Lavoratori dello spettacolo
  9. Disoccupati NASPI
  10. Percettori reddito di cittadinanza
  11. Percettori di disoccupazione agricola
1 INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI (art. 31)
REQUISITI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

L’indennità una tantum di € 200,00 spetta ai lavoratori dipendenti a condizione:

  • di aver beneficiato, nel PRIMO QUADRIMESTRE DELL’ANNO 2022 per almeno UNA MENSILITA’, della RIDUZIONE DI 0,80% dell’aliquota contributiva IVS. La riduzione spettava in presenza di IMPONIBILE PREVIDENZIALE MENSILE NON SUPERIORE A € 2.692,00.
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’INDENNITA’ UNA TANTUM

L’indennità una tantum verrà riconosciuta in automatico dal datore di lavoro nella retribuzione erogata/corrisposta nel mese di luglio 2022.

MODALITA’ DI RECUPERO DELL’INDENNITA’ UNA TANTUM

Il credito maturato dal datore di lavoro per effetto dell’erogazione dell’indennità una tantum sarà compensato attraverso la denuncia UniEmens.

CARATTERISTICHE DELL’INDENNITA’ UNA TANTUM

L’indennità una tantum:

  • spetta 1 sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro;
  • non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
  • non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini previdenziali.

L’indennità è una somma che aumenta direttamente il netto della busta paga del lavoratore.

DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE

Ciascun lavoratore interessato (ossia il lavoratore che nel primo quadrimestre 2022, almeno per 1 mese, abbia beneficiato dell’esonero di 0,80% dell’aliquota IVS) deve rilasciare al datore di lavoro una DICHIARAZIONE in cui attesta di:

  • NON essere titolare di trattamenti pensionistici (art. 32, comma 1)
  • che il nucleo familiare NON è destinatario del reddito di cittadinanza (art. 32, comma 18)
  • che essendo un lavoratore a tempo parziale, da quale datore di lavoro sceglie di percepire l’indennità

IMPORTANTE – Per l’attuazione si attendono le istruzioni INPS che si spera vengano pubblicate quanto prima

2 INDENNITÀ UNA TANTUM PER I PENSIONATI (art. 32, comma 1)
REQUISITI DEI PENSIONATI

L’indennità una tantum spetta anche:

  • a soggetti RESIDENTI IN ITALIA titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria con decorrenza entro il 30.06.2022
  • con reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziale e assistenziali, non superiore, per l’anno 2021, a € 35.000,00 annui
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’INDENNITA’ UNA TANTUM

L’Inps provvederà ad erogare automaticamente l’indennità una tantum di e 200,00 con la mensilità di luglio 2022.

3 LAVORATORI DOMESTICI – 4 CO.CO.CO. – 5 LAVORATORI AUTONOMI – 6 INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO – 7 LAVORATORI STAGIONALI – 8 LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’INDENNITA’ UNA TANTUM

L’Inps provvederà ad erogare, previa apposita domanda, l’indennità una tantum di € 200,00 con la mensilità di luglio 2022:

♦ ai lavoratori domesticicolf e badanti – che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18.05.2022 (data di entrata in vigore del DL) senza alcun limite massimo di reddito. (art. 32, comma 8);

♦ ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata Inps (esempio gli amministratori) i cui contratti sono in essere alla data del 18.05.2022 (art. 32, comma 11);

REQUISITI DEI CO.CO.CO:
  • titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di co.co.co. NON superiore a € 35.000,00 nell’anno 2021
  • NON essere titolari di trattamenti pensionistici
  • NON essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

♦ ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi OCCASIONALI (art. 32, comma 15)

REQUISITI LAVORATORI AUTONOMI, PRIVI DI P.I.:
  • non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi OCCASIONALI riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 del c.c.
  • l’accredito di almeno un contributo mensile in relazione ai suddetti contratti per il 2021
  • essere già iscritti alla data del 18.05.2022 alla Gestione Separata INPS  

♦ agli  incaricati alle vendite a domicilio, con reddito, nell’anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000,00 e titolari di partita iva attiva, iscritti alla data del 18.05.2022 alla Gestione Separata Inps (art.32, comma 16)

♦ ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro NON superiore a € 35.000.00 per il 2021 (art.32, comma 13)

♦ ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacoloche che, nel 2021, abbiano versato almeno 50 contributi giornalieri e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro NON superiore a € 35.000.00 per il 2021 (art.32, comma 14)                                                                             

9 PERCETTORI  DI DISOCUPAZIONE NASPI – 10 PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA – 11 PERCETTORI DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’INDENNITA’ UNA TANTUM

L’Inps provvederà ad erogare automaticamente l’indennità una tantum di e 200,00 anche

  • ai percettori, per il mese di giugno 2022, di trattamenti di disoccupazione NASPI e DIS-COLL (art. 32, comma 9)
  • ai percettori dell’indennità di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA nel corso del 2022 di competenza del 2021 (art.32, comma 10)
  • ai NUCLEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA ( 32, comma 18). L’indennità NON verrà erogata ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario della medesima indennità da parte del datore di lavoro nonchè da parte dell’Inps

Pieve E., 8 giugno 2022

Studio Associato di Consulenza del Lavoro  
Associati: Rag. M. Antonietta Olivieri - Rag. Katiuscia Ferretti
Via Fizzonasco, 52 - 20090 Pieve Emanuele (MI) Tel. 0290722801 - Fax 0290420185 
e-mail: info@ferrettiolivieri.it www.ferrettiolivieri.it

FAC SIMILE

DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE AI FINI DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 17.05.2022 ART. 31 COMMA 1

Il sottoscritto (cognome e nome) …………………………………, dipendente della ditta (ragione sociale)……………………………………….

DICHIARO la mia responsabilità

  • di NON essere TITOLARE DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamento di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30.06.2022 (art. 32, comma 1).

 

  • che il nucleo familiare NON è destinatario del REDDITO DI CITTADINANZA (art.32, comma 18).

 

  • essendo lavoratore part-time, titolare di più rapporti di lavoro, di percepire l’indennità una tantum da altro datore di lavoro.

DATA E LUOGO

FIRMA DEL LAVORATORE

 

 

 

 

 

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