DATORI DI LAVORO OBBLIGATI AD ASSUMERE DISABILI (BASE DI COMPUTO)
In base alla Legge 68/1999 e successive modifiche, TUTTI i datori di lavoro privati che occupano almeno 15 dipendenti sono obbligati ad assumere un numero di soggetti disabili e altri soggetti appartenenti alle categorie protette (ad esempio: familiari dei caduti sul lavoro, vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere e loro familiari) il cui numero varia in base alle dimensioni occupazionali dell’azienda stessa.
Per stabile quale sia il numero di soggetti disabili che l’azienda è obbligata ad assumere (QUOTA DI RISERVA) è necessario preventivamente determinare la BASE DI COMPUTO ossia la fascia dimensionale in cui l’azienda si colloca, operando dal numero complessivo dei lavoratori in forza, le esclusioni previste dalla legge.
ATTENZIONE: si deve considerare il numero complessivo dei lavoratori occupati in azienda e non la singola unità produttiva
CALCOLO BASE DI COMPUTO
Nella base di calcolo/computo rientrano i lavoratori:
– assunti a tempo indeterminato
– assunti con contratto a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi
– in prova
– part-time in proporzione all’orario effettivamente svolto (le frazioni percentuali superiori allo 0,5 sono considerate unità)
Sono esclusi dalla base di computo:
– apprendisti
– dirigenti
– lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata non superiore a 6 mesi
– lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore
– soci di cooperative di produzione e lavoro
– lavoratori a domicilio
– lavoratori operanti esclusivamente all’ estero per la durata di tale attivit
-“personale di cantiere” che opera all’interno del luogo in cui si effettuano i lavori del settore edile
-“personale viaggiante” e navigante del settore trasporto aereo, ferroviario, marittimo e terrestre
-“personale viaggiante” del settore autotrasporto
– personale di sottosuolo e adibito alle attività di movimentazione e trasporto del minerale nel settore minerario
– personale direttamente adibito alle aree operante di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto nel settore impianti a fune
– personale distaccato rispetto all’organico del distaccatario
QUOTA DI POSTI DI LAVORO DA RISERVARE AI DISABILI (QUOTA DI RISERVA)
I datori di lavoro sono obbligati ad assumere persone disabili e persone appartenenti alle categorie protette nelle seguenti misure:
AZIENDE | NUMERO ASSUNZIONI OBBLIGATORIE |
Da 15 a 35 dipendenti | 1 disabile |
Da 36 a 50 dipendenti | 2 disabili |
Oltre 50 dipendenti | 7% dei lavoratori occupati
+ 1% categorie protette che per le aziende da 51 a 150 corrisponde a 1 unità |
CHI RIENTRA NELLA QUOTA DI RISERVA
Sono esclusi dalla base di computo e sono computabili nella quota di riserva:
– DISABILI – persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche psichiche o sensoriali e persone con disabilità intellettive, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% accertata dalle Commissioni mediche presso le ASL;
– INVALIDI DEL LAVORO – persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% accertata dall’ Inail;
– Lavoratori NON disabili al momento dell’assunzione divenuti tali durante il rapporto di lavoro la cui origine è EXTRA LAVORATIVA (infortunio o malattia – invalidi civili) con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60%;
– Lavoratori NON disabili al momento dell’assunzione divenuti tali durante il rapporto di lavoro la cui origine è PROFESSIONALE (infortunio sul lavoro o malattia professionale – invalidi del lavoro) con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 33%;
– Lavoratori appartenenti alle categorie protette ( art. 18 c.2 Legge 68/99) in quanto orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, vittime del dovere ( magistrati, carabinieri ed vigili del fuoco ),..
CONVENZIONE
Al raggiungimento delle fasce dimensionali e determinato il numero di lavoratori disabili che è tenuta ad assumere, l’azienda deve provvedere all’assunzione dei disabili entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo oppure stipulare una Convenzione stabilendo tempi e modalità di assunzione che si impegnerà a rispettare.
Le Convenzioni vengono stipulate tra datore di lavoro e la Provincia di competenza (art. 11, Legge n. 68/1999) oppure tra datore di lavoro, Provincia e Cooperativa sociale (art. 14 D.Lgs 276/2003) con la quale il datore di lavoro adempie a parte dell’obbligo affidando una commessa di lavoro ad una cooperativa sociale.
ASSUNZIONE DISABILE
Le persone disabili devono iscriversi nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato. Il datore di lavoro dovrà richiedere il nullaosta per l’assunzione nominativa e solo successivamente potrà inviare il mod. UNILAV entro il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro.
PROSPETTO INFORMATIVO
Le aziende che rientrano nell’obbligo delle assunzioni obbligatorie devono inviare un Prospetto Informativo al Servizio territoriale competente ( per le aziende che hanno la sede legale nella provincia di Milano si utilizza il Portale della Provincia Sintesi ) nel quale occorre indicare: il numero complessivo dei lavoratori in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, il numero e il nominativo dei lavoratori disabili in forza computabili nella quota di riserva, i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili da assumere a copertura dell’obbligo.
Il Prospetto deve essere inviato il 31 gennaio di ogni anno.
Il Prospetto non deve essere inviato tutti gli anni ma solo se, rispetto all’ultimo invio, ci siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo a da incidere sul computo della quota di riserva.
ESONERO PARZIALE
L’azienda in speciali condizioni di attività quali : una particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o la faticosità o pericolosità della stessa, tale da risultare incompatibile con le capacità di un disabile , può chiedere l’esonero parziale dell’obbligo.
L’esonero non può essere chiesto a copertura di tutta la quota di riserva ma solo nella misura percentuale massima del 60%.
A fronte della presentazione della domanda la ditta viene autorizzata a non effettuare una parte delle assunzioni, versando per ciascun disabile non assunto, un contributo esonerativo di € 30,64 per ogni giorno lavorativo compreso nel periodo autorizzato.
Il provvedimento che esonera l’azienda ha validità limita nel tempo.
LAVORAZIONI CON RISCHIO INAIL ELEVATO
I datori di lavoro con lavoratori impegnati in lavorazioni con comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, possono autocertificare l’esonero dall’obbligo per quanto concerne l’assunzione di disabili versando il contributo esonerativo di € 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
SOSPENSIONE
Gli obblighi di assunzione di lavoratori disabili sono sospesi quando l’azienda si trova in difficoltà come ad esempio in caso di richiesta di intervento di CIGS, contratti di solidarietà, ….su apposita domanda.
La sospensione opera per un periodo pari alla durata dei trattamenti concessi e cessa contestualmente al termine degli stessi.
COMPENSAZIONE TERRITORIALE
I datori di lavoro con più sedi operative possono assumere in una unità operativa un numero di lavoratori disabili superiori a quello previsto per legge portando le eccedenze in compensazione con il minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità operative.
La compensazione è automatica con l’unico onere di indicarla nel prospetto informativo.
AGEVOLAZIONI INPS
L’Inps riconosce un incentivo ai datori di lavoro che assumono un disabile, anche se non sono soggetti all’obbligo di assunzione.
L’incentivo si applica alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato.
% DISABILITA’ | AGEVOLAZIONE | DURATA
|
con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% | 70% della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali | 36 mesi |
con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% | 35% della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali | 36 mesi |
con disabilità intellettiva e psichica che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 % | 70% della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali | 60 mesi |
CONDIZIONI
L’incentivo spetta a condizione che l’azienda sia in regola con il DURC e abbia realizzato un INCREMENTO NETTO OCCUPAZIONALE, rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti l’assunzione o la trasformazione.