Per contrastare le indebite compensazioni di crediti eseguite con il Mod. F24, sono state introdotte 2 importanti novità:
1) utilizzo esclusivo di Entratel/Fisconline per l’invio telematico di Mod.F24 contenenti compensazioni con crediti di qualsiasi tipo;
2) preventiva presentazione della dichiarazione di riferimento per l’utilizzo di crediti Irpef, Ires e Irap.
1) UTILIZZO ESCLUSIVO DI ENTRATEL/FISCONLINE PER COMPENSAZIONI in F24
Il D.L. ha ampliato i casi in cui è obbligatorio avvalersi dei servizi telematici messi a disposizione dall’ Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica delle deleghe di pagamento F24 contenenti compensazioni con crediti derivanti da qualsiasi imposta sui redditi o addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive sul reddito, Irap e crediti d’imposta di cui al quadro RU delle dichiarazione dei redditi.
PARERE n. 2/2019 Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Tutti i soggetti che intendono effettuare compensazioni in Mod. F24 sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici Entratel e Fisconline per la presentazione telematica dei Mod. F24, sia con saldo a ZERO che con saldo positivo.
Non è più possibile utilizzare i servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche , Poste,.. per la trasmissione dei Mod. 24 che presentino compensazioni di debiti e crediti.
L’obbligo riguarda anche i crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta per i recupero delle eccedenze delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti come: rimborsi dei Mod. 730 e Bonus Renzi 80 Euro (cod. 1655).
Pertanto, i prossimi F24 con scadenza 16.01.2020 che contengono crediti, dovranno essere inviati tramite ENTRATEL/FISCONLINE.
La nuova disposizione si applica sia ai titolari di partita IVA che ai non titolari di partita iva, quindi anche ai privati.
Le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
2) DICHIARAZIONE PREVENTIVA PER COMPENSAZIONE IN F24 OLTRE 5.000
E’ necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione orizzontale nel Mod. 24 di crediti per importi superiore alla soglia di € 5.000 annui per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e Irap.
Il contribuente potrà utilizzare i crediti legittimamente vantati soltanto a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito utilizzabile.
I crediti potranno essere utilizzati in compensazione:
• solo dopo la presentazione dei Modelli Redditi e Irap dal quale nascono con apposizione del VISTO DI CONFORMITA’;
• a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.
SANZIONI PER F24 SCARTATI CON COMPENSAZIONI
L’ Agenzia delle Entrate ha la facoltà di sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione di Mod. F24, contenenti compensazioni che presentano “profilo di rischio”.
Il Mod. F24 SCARTATO, si considera NON eseguito, con la conseguente applicazione della sanzione per omesso e/o ritardato versamento.
La sanzione sarà pari:
al 5% dell’importo della delega fino a € 5.000
€ 250 per le deleghe di importo superiore a € 5.000.
Pieve E., 18 dicembre 2019
Studio Associato di Consulenza del Lavoro – Associati : Rag. M. Antonietta Olivieri – Rag. Katiuscia Ferretti
Via Fizzonasco, 52 – 20090 Pieve Emanuele (MI) Tel. 0290722801 – Fax 0290420185 – C.F./ P.I. 11561990158