GREEN PASS OBBLIGATORIO DAL 15.10.2021

GREEN PASS OBBLIGATORIO DAL 15.10.2021

CHE COS’ E’ IL GREEN PASS

E’ una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità.

COME SI OTTIENE IL GREEN PASS

La persona che è stata vaccinata contro il COVID-19 o ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico o è guarita da COVID-19 può ottenere la Certificazione verde COVID-19.

OBBLIGO DI POSSEDERE E DI ESIBIRE IL GREEN PASS

Il Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021 ha esteso l’obbligo di possedere e di esibire il Green pass alla generalità dei lavoratori, pubblici e privati, a decorrere dal 15.10.2021 e fino al 31.12.2021 (termine dello stato di emergenza).

All’Art. 3 del Decreto si legge che “dal 15.10.2021 e fino al 31.12.2021, a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19”. 

Tutti i lavoratori appartenenti al comparto pubblico e privato, inclusi i liberi professionisti e i collaboratori familiare (colf e babysitter), dal 15 ottobre dovranno dotarsi di Green pass per accedere ai luoghi di lavoro.

Sono compresi anche le partite Iva, gli stagisti, i fornitori quali ad esempio: gli idraulici e gli elettricisti.

In ambito lavorativo è il datore di lavoro che deve verificare il possesso del Green pass.

Nell’ipotesi di lavoratori esterni (ad esempio in caso di appalto) che accedano ai luoghi in cui sia svolta una attività lavorativa nel settore privato, la verifica viene effettuata anche dal rispettivo datore di lavoro.

SOGGETTI ESENTATI DALLA PRESENTAZIONE DEL GREEN PASS

La richiesta dell’obbligo del Green pass non si applica esclusivamente ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute.

COME DEVE ESSERE ORGANIZZATA L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO

I datori di lavoro del settore privato dovranno definire, entro il 15.10.2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde covid-19 da parte dei lavoratori, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni dell’obbligo stesso.

All’ingresso degli uffici e delle aziende i dipendenti dovranno esibire la certificazione verde COVID-19 al responsabile delle verifiche.

La verifica dovrà avvenire tramite la lettura del codice a barre bidimensionale (QR code), utilizzando esclusivamente l’applicazione VerificaC19, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibile le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

Posto l’obbligo di controllo, sembra che il datore di lavoro possa scegliere le modalità operative che meglio si adattano all’ambiente di lavoro nel quale opera. La tecnica di screening da parte dei datori di lavoro terrà inevitabilmente conto dell’organizzazione aziendale e del numero dei dipendenti.

SANZIONI PER I LAVORATORI PRIVI DEL GREEN PASS

I lavoratori del settore privato senza Green pass verranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione dello stesso e, comunque, non oltre il 31.12.2021 al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata NON sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. In ogni caso i lavoratoti mantengono il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

IMPORTANTE – Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata per mancata presentazione della certificazione verde COVID-19, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore ed è prevista la possibilità di sostituirlo temporaneamente. Tale sospensione può avere una durata corrispondere a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31.12.2021.

La ripresa del lavoro è subordinata al possesso di valida certificazione verde COVD-19. La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare.

Per i lavoratori senza Green pass sono previste sanzioni pecuniarie e sospensioni ma NON è previsto il licenziamento.

Se il lavoratore accedesse comunque al luogo di lavoro e venisse rinvenuto privo di Green pass, rischierà una sanzione amministrativa che varia tra i 600 e 1.500 euro. Alla sanzione pecuniaria potrebbero aggiungersi le ulteriori sanzioni disciplinari eventualmente previste dal ccnl di settore applicato.

Tali sanzioni sono irrogate dai Prefetti che si avvalgono a tal fine delle Forza di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

SANZIONI PER I DATORI DI LAVORO CHE NON EFFETTUANO I CONTROLLI

Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto corrette modalità di verifica è prevista una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, anch’essa di competenza dei Prefetti.

TAMPONI

Il costo dei tamponi per ottenere la certificazione verde COVID-19 sarà interamente a carico dei lavoratori.

I tamponi gratis sono previsti solo per chi è esentato dalla vaccinazione con apposita certificazione medica. Il tampone è gratis solo per le persone fragili.

Il costo dei tamponi sarà fino al 31.12.2021:

  • ZERO per chi non può sottoporsi a vaccinazione
  • 8 euro per i minorenni
  • 15 euro per i maggiorenni

Le farmacie che non praticheranno i prezzi calmierati incorreranno in sanzioni amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.

Ai fini del certificato verde COVID-19, è ammessa la validità del test molecolare (tempone naso-faringeo) con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 o test antigenico (rapido) con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

IMPORTANTE – è stata introdotta la possibilità di ottenere il Green pass non solo attraverso tamponi molecolari e tamponi antigenici, ma anche con i tamponi salivari molecolari.

La validità della durata dei tamponi molecolari o antigenici (anche salivari molecolari) negativi, viene fissata in 48 o 72 ore dall’esecuzione del test.

Il Green pass ha validità di 12 mesi e non più di 9 mesi per i soggetti vaccinati.

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