INCENTIVI ASSUNZIONI 2019

INCENTIVI ASSUNZIONI 2019

Gli incentivi per le assunzioni introdotti nel 2019, si aggiungono a quelli già presenti creando un quadro disomogeneo e sregolato nel quale i datori di lavoro faticano ad orientarsi. Alcuni incentivi non sono ancora effettivi per la mancata emanazione di Circolari Inps e Decreti (che tardano ad arrivare), ed altri sono condizionati dalla disponibilità delle risorse finanziarie.

INCENTIVI ALL’ ASSUNZIONE DI GIOVANI
INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI NEET o Bonus Garanzia Giovani 2019
Decreto Anpal n. 3/2018 – Decreto ANPAL n. 581/2018
Circolare Inps n. 48/2018

L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, e riguarda:
• giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni e 364 giorni cosiddetti NEET – Not [engaged in] Education, Employment or Training – cioè non occupati e non inseriti in un percorso di studi/istruzione o formazione iscritti al Programma “Garanzia Giovani”; nel caso di giovani di età inferiori ai 18 anni, questi devono aver assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione.
Sono incentivabili le seguenti tipologie contrattuali:
– contratto a tempo indeterminato anche a tempo parziale
– contratto di apprendistato professionalizzante.
L’ incentivo è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità, nei limiti delle disponibilità finanziarie.
I datori di lavoro privati dovranno fruire dell’incentivo entro il 28 febbraio 2021, pena decadenza.
N.B. l’agevolazione non può essere riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine, in quanto, nelle ipotesi di trasformazione, il giovane non avrebbe il requisito fondamentale ovvero la condizione di NEET

OCCUPAZIONE GIOVANILE UNDER 35
Art. 1-bis D.L. 87/2018 (Decreto Dignità) convertito in Legge 96/2018
Circolare Inps n. 40/2018Legge 205/2017 Art. 1 c.100-107 e 114

Il Decreto Dignità ha previsto la riduzione dei contributi previdenziali in favore dei datori di lavoro privati, per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, effettuate nel biennio 2019-2020, di soggetti aventi meno di 35 anni.
Lo sgravio contributivo è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all ‘Inail, nel limite massimo di € 3.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, un periodo massimo di 36 mesi.
L’esonero spetta per l’assunzione e trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata o alla data di trasformazione abbiano sino a 34 anni e 364 giorni di età e non siano MAI stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.

INCENTIVO OCCUPAZIONE MEZZOGIORNO
Art. 1 c. 247 Legge di Bilancio 2019
Decreto Anpal 2/2018Circolare Inps n. 49/2018

La Legge di Bilancio 2019 ha riconosciuto un esonero contributivo pari al 100% per le assunzioni a tempo indeterminato anche part-time, effettuate nel 2019, di persone disoccupate in possesso delle seguenti caratteristiche:
• giovani con età compresa tra i 16 e i 34 anni e 364 giorni (under 35),
• soggetti di età pari o superiore a 35 anni (over 35) privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
laddove la sede dei lavori sia ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, indipendentemente dalla residenza del lavoratore.
L’agevolazione è fruibile in 12 quote mensili dalla data di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato (per tale fattispecie non è richiesto il requisito di disoccupazione) ed è pari al 100% dei contributi previdenziali posti a carico del datore di lavoro nella misura massima di € 8.060 su base annua per ogni lavoratore assunto, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

BONUS OCCUPAZIONALE PER GIOVANI ECCELLENZE
Art. 1 c. 706-717 Legge di Bilancio 2019

La Legge di Bilancio 2019 ha riconosciuto un esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato anche part-time, effettuate nel 2019, di giovani laureati o in possesso di un dottorato di ricerca.

REQUISITI

I requisiti dei lavoratori assunti che consentono la maturazione del beneficio sono i seguenti:
a) possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30 anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
b) possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del 34 anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

L’agevolazione prevede lo sgravio pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, entro il limite massimo di € 8.000 per ogni assunzione a tempo indeterminato effettuata o di trasformazione, avvenuta nel corso del 2019, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi summenzionati alla data della trasformazione).
La durata è di 12 mesi a decorrere dalla data di assunzione, che comunque deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2019
Il beneficio decade se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Circolare Inps n. 40/2018Legge 205/2017 Art. 1 c.108, 113 e 114

La Legge di Bilancio 2018 prevede l’esonero pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua da riparametrare su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi in favore dei datori di lavoro privati che assumono giovani con un’età massima di 29 anni e 364 giorni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio:

a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza ossia 120 ore (400 x 30%) negli istituti tecnici e professionali e 60 ore (200 x 30%) nei licei
b) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

GIOVANI GENITORI PRECARI
Circolare Inps n. 115/2011

I datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato (anche part-time), soggetti fino a 35 anni e 364 giorni di età genitori di figli minori (giovani genitori), titolari di lavoro “precario” ossia titolari di uno dei seguenti contratti di lavoro: a termine, in somministrazione, intermittente, collaborazione coordinata e continuativa, beneficiano di un incentivo economico fino a un massimo di € 5.000 per ogni assunzione, nel limite di 5 assunzioni per azienda.
L’incentivo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.
Il lavoratore deve essere iscritto alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”

INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE DI CATEGORIE SVANTAGGIATE
SOSTITUZIONE MATERNITA’
Circolare Inps n.117/2000

Il datori di lavoro con meno di 20 dipendenti beneficia di una riduzione pari al 50% dei contributi Inps e Inail a suo carico per l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato (anche part-time) in sostituzione di lavoratori assenti per congedo di maternità (anche anticipata) o di paternità, congedo parentale e congedo per malattia del figlio, fino al compimento di 1 anno di età del bambino del sostituito.
E’ ammesso un periodo di affiancamento tra lavoratore da sostituire e il sostituto, sia prima dell’assenza, sia al rientro del sostituito. L’assunzione può essere effettuata con un anticipo fino a 1 mese (il ccnl può prevedere un periodo superiore) rispetto al periodo inizio del congedo del sostituito
Lo sgravio NON si applica se il dipendente sostituito modifica il titolo dell’assenza da congedo per maternità a ferie.
La concessione del beneficio prescinde dalla corrispondenza tra la qualifica del sostituito e quella del sostituto.
Quando per la sostituzione si assumono uno o più lavoratori part-time, il beneficio spetta se la sommatoria dell’orario di lavoro svolto dai sostituti è pari ( o comunque non superiore) a quello del sostituito.

DONNE
Circolare Inps n. 111/2013Circ. Min.Lav. 34/2013

Le aziende che assumono con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato donne di qualsiasi età alternativamente:
– prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti
– prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in aree svantaggiate o impiegate in una professione o in un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere,
beneficiano di una riduzione del 50% dei contributi Inps a carico del datore di lavoro e dei premi assicurativi INAIL per:
18 mesi in caso di contratto a tempo indeterminato,
12 mesi in caso di contratto a tempo determinato.

PRIVO DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO DA ALMENO 6 MESI

Rientrano nella definizione di “privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi”:
– lavoratori subordinati i rapporti di lavoro di durata inferiore a 6 mesi; occorrerà quindi considerare il periodo di 6 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore non abbia svolto attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno 6 mesi.
– lavoratori autonomi attività di lavoro autonomo/parasubordinato con compenso annuo è inferiore ai limiti esenti da imposizione pari a:
– 4.800 € per il lavoro autonomo
– 8.000 € per le collaborazioni parasubordinate

Per il rapporto di lavoro subordinato è rilevante il profilo della durata, per il lavoro autonomo è rilevante il profilo della remunerazione, infatti sono considerati “privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi” i rapporti di lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi e per le attività di lavoro autonomo la cui remunerazione, su base annuale, è inferiore ai limiti esenti da imposizione (che, per il diverso importo delle detrazioni, è di 4.800 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto, e di 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 917/1986).

LAVORATORI OVER 50
Circolare Inps n. 111/2013Circ. Min.Lav. 34/2013

E’ prevista un’agevolazione contributiva per le assunzioni a tempo indeterminato o a termine (anche part-time) di lavoratori o lavoratrici con almeno 50 anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi.
L’ agevolazione è la medesima prevista per le donne di cui sopra.

PERSONE CHE PERCEPISCONO LA Naspi
Art. 24 c. 3 D.Lgs 150/2015Circolare Inps n. 175/2013

Le aziende che assumono con contratto a tempo pieno e indeterminato persone che percepiscono la Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) beneficiano di un incentivo pari al 20% dell’indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di spettanza dell’indennità.
L’incentivo spetta anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore titolare della Naspi ( cui sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato).

PERSONE CHE PERCEPISCONO LA Cigs

Le aziende che assumono con contratto a tempo pieno e indeterminato persone che percepiscono la Cigs da almeno 3 mesi (anche non continuativi) e che ne usufruiscono al momento dell’assunzione, dipendenti di aziende beneficiarie dell’intervento di Cigs da almeno 6 mesi continuativi, beneficiano di incentivi sia contributivi che economici.
Il beneficio contributivo prevede una riduzione della contribuzione a carico del datore di lavoro nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende con più di 9 dipendenti per 12 mesi.
Il beneficio economico prevede un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo pari a:
9 mesi per lavoratori fino a 50 anni;
21 mesi per lavoratori con più di 50 anni;
33 mesi per lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.

PERSONE CON DISABILITA’

Le aziende che assumono persone con disabilità con contratto a tempo indeterminato, o ne trasformano il rapporto a termine, anche part-time, in uno a tempo indeterminato, beneficiano di un incentivo che varia in base alle caratteristiche della persona assunta e del rapporto di lavoro instaurato, nei limiti delle disponibilità finanziarie, nella misura del:
70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi, per persone con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%;
35% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali per 36 mesi, per persone con una riduzione della capacità lavorativa tra il 67% e il 79%;
70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali per 60 mesi, per persone con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

CONDIZIONE ESSENZIALE per beneficare degli incentivi è: la REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA dell’azienda

Pieve E., 8 febbraio 2019

Studio Associato di Consulenza del Lavoro – Associati : Rag. M. Antonietta Olivieri – Rag. Katiuscia Ferretti
Via Fizzonasco, 52 – 20090 Pieve Emanuele (MI) Tel. 0290722801 – Fax 0290420185                  info@ferrettiolivieri.it – www.ferrettiolivieri.it
C.F./ P.I. 11561990158

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