NUOVO ESONERO LAVORATRICI MADRI

NUOVO ESONERO LAVORATRICI MADRI

La legge n. 213 del 30.12.2023 (Legge di Bilancio 2024) ha previsto all’art. 1 commi 180 e 181 un nuovo esonero contributivo a favore delle lavoratrici con figli Legge di Bilancio 2024

L’Inps con la circolare n. 27 del 31.01.2024 ha fornito le indicazioni e le istruzioni per l’applicazione di tale esonero.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere all’esonero tutte le lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (esclusi i rapporti di lavoro domestico), anche part-time.

L’esonero spetta in favore delle lavoratrici che:

nel periodo ricompreso dal 01.01.2024 al 31.12.2024
risultano essere madri di 2 figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (da intendersi, 9 anni e 364 giorni)
nel periodo ricompreso dal 01.01.2024 al 31.12.2026
risultano essere madri di 3 figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni (da intendersi, 17 anni e 364 giorni).

La riduzione spetta anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento.

Rientrano nell’ambito di applicazione anche i rapporti di:

  • apprendistato
  • a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (L. n. 142/2001)
  • a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO

Qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l’esonero spetta a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto.

RAPPORTO DI LAVORO INSTAURATO SUCCESSIVAMENTE ALLO STATUS DI MADRE CON 2 o 3 FIGLI

Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato venga instaurato successivamente alla realizzazione dello status di madre con 2 o 3 figli, l’esonero in trattazione, in presenza dei requisiti legittimanti, troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita, rispettivamente, del 3 figlio (o successivo) o del 2 figlio e la verifica dello stesso si cristallizza alla data di nascita, rispettivamente del 3 figlio (o successivo) o del 2 figlio.

NON produce alcuna decadenza del diritto a beneficiare della riduzione contributiva:

  • la premorienza di 1 o più figli
  • l’eventuale fuoriuscita di 1 o più figli dal nucleo familiare
  • l’ipotesi di non convivenza di 1 o più figli
  • l’affidamento esclusivo al padre.

In caso di nascita di un figlio che fa sorgere il diritto dell’agevolazione, o di compimento del limite di età che determina la cessazione dell’applicazione dell’agevolazione, l’esonero spetta per l’intero mese in cui si verifica l’evento.

DECORRENZA DELL’ESONERO

L’esonero spetta a decorrere

  • da gennaio 2024, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti, o
  • dal mese di realizzazione dell’evento, per i casi in cui il presupposto legittimante (nascita del secondo o di ulteriore figlio) si concretizzi in corso d’anno.
CESSAZIONE DELL’ESONERO

L’applicazione dell’agevolazione cessa al verificarsi della prima delle due scadenze individuate dalla norma:

  • l’esonero cessa di avere applicazione dalla data del 12.2024 o nel mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31.12.2024.
  • l’esonero cessa di avere applicazione dalla data del 12.2026 o nel mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31.12.2026;
ALCUNI ESEMPI
  • La lavoratrice, alla data del 01.01.2024, è madre di 3 figli. L’esonero trova applicazione a partire dal 01.01.2024. Il figlio più piccolo compie il 18° anno di età il 19.10.2025. L’applicazione dell’esonero contributivo termina nel mese di 10.2025.
  • La lavoratrice, alla data del 01.01.2024, è madre di 2 figli. L’esonero trova applicazione a partire dal 01.01.2024. Il figlio più piccolo compie il 10°anno di età il 18.07.2024. L’applicazione dell’esonero contributivo termina nel mese di 07.2024.
  • La lavoratrice, alla data del 01.01.2024, è madre di 1 figlio ed è in corso la gravidanza del 2 figlio. La nascita del 2 figlio avviene l’11.06.2024. L’esonero trova applicazione a partire dal 01.06.2024 al 31.12.2024.
  • La lavoratrice, alla data del 01.08.2024, è madre di 2 figli, ed è in corso la gravidanza del 3 figlio. La nascita del 3 figlio avviene in data 02.03.2025. Fino al 31.12.2024 si applica l’esonero. Dal 01.01.2025 al 28.02.2025 non si applica alcuna riduzione contributiva. A partire dal 01.03.2025 e fino al 31.12.2026 si applica l’esonero.
  • La lavoratrice, alla data del 01.01.2024, è madre di 3 figli, tutti di età superiore ai 18 anni. Non si applica alcuna riduzione contributiva.
MISURA DELL’ESONERO

La misura dell’esonero contributivo è pari al 100% della quota dei contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico delle lavoratrici madri, nel limite massimo annuo di € 3.000,00 da riparametrare su base mensile (3.000 : 12 = € 250,00 al mese).

Per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese l’esonero è da riparametrare per ogni giorno di fruizione (250 : 31 = € 8,06 al giorno).

Tali soglie massime sono valide, senza alcuna riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante, anche nei rapporti di lavoro part-time.

Nel caso di lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro part-time, potrà avvalersi dell’esonero per ciascun rapporto.

L’esonero non comporta alcuna perdita pensionistica per le lavoratrici beneficiarie.

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’ESONERO

L’esonero non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 150/2015.

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, inoltre, sostanziandosi in una riduzione contributiva per la lavoratrice, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è neanche subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC)

COMPATIBILITA’ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

L’esonero, in quanto misura di carattere generale applicata sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri, non costituisce aiuto di Stato e non è, pertanto, soggetto all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

COMPATIBILITA’ CON ALTRI INCENTIVI

L’esonero contributivo in trattazione, pari al 100% della quota di contributi a carico della lavoratrice, nel limite di € 3.000,00 annui, da riparametrare su base mensile, risulta cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti a legislazione vigente.

Con particolare riferimento all’eventuale regime di cumulo con altre riduzioni sulla quota contributiva a carico del lavoratore, l’esonero in esame è strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi IVS a carico del lavoratore previsto dall’art. 1, comma 15 della medesima Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) che ricordiamo essere pari:

  • al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di € 1.923,00
  • al 6% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a € 1.923,00 e non eccede l’importo di € 2.692,00

Dunque, laddove nella singola mensilità ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambi gli esoneri contributivi, gli stessi devono considerarsi tra loro alternativi.

Per esplicita indicazione dell’istituto, dal mese successivo rispetto al termine della fruizione di una delle due misure di esonero, può essere fatto ricorso, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa e alternativa misura di esonero.

I due esoneri si fondano su diversi presupposti legittimanti. Si evidenzia, infatti che, a differenza dell’esonero contributivo IVS lavoratori dipendenti, per l’esonero delle lavoratrici madri non ci sono limiti mensili reddituali per l’applicazione.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Le lavoratrici madri titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per poter usufruire dell’esonero possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli (Allegato 1).

I datori di lavoro conseguentemente, dovranno esporre nelle denunce retributive, a partire dal Flusso Uniemens di competenza di febbraio 2024, l’esonero spettante alla lavoratrice secondo le disposizioni date dall’istituto.

Qualora la lavoratrice volesse comunicare direttamente all’Inps le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, tale possibilità è consentita mediante predisposizione di un apposito applicativo che la lavoratrice può compilare inserendo i codici fiscali dei fili.

La mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce Uniemens o, in via alternativa, da parte delle lavoratrici mediante utilizzo dell’apposito applicativo, comporta la revoca del beneficio fruito.

Allegato 1

COMUNICAZIONE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ESONERO A FAVORE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI
(ai sensi dell’art. 1, commi 180 – 182 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213)

Spett.le Azienda _________

La sottoscritta _________________________, C.F. _______________________________________________,
nata ________________(___) il _______ residente a ___________________ (_____)
in Via ____________________________________________ n. ____ in qualità di lavoratrice dipendente, presso
___________________________________________, C.F./P. IVA _________________________, con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato/apprendistato dal ___________________, con riferimento a quanto previsto                 dall’art. 1, commi 180 – 182 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero,

DICHIARA

 di essere madre di n. ______ figli i cui codici fiscali sono i seguenti:

Cognome e nome Data di nascita Codice Fiscale

ovvero

 di aver comunicato direttamente all’Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli,

in base alle informazioni riportate e ai dati forniti, di avere pertanto diritto all’esonero (selezionare una
delle seguenti opzioni)

 tre o più figli, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 o fino al mese di
compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;

 due figli, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 o fino al mese del
compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo;

e di avere compreso il significato delle proprie dichiarazioni.

La dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente eventuali nuovi nascite ed adozioni di figli/variazioni
comunicate all’Istituto.

Firma della Lavoratrice
_____________________________

Studio Associato di Consulenza del Lavoro - Associati: Rag. M. Antonietta Olivieri - Rag. Katiuscia Ferretti

Via Fizzonasco, 52 - 20090 Pieve Emanuele (MI) Tel. 0290722801 - Fax 0290420185 - C.F./ P.I. 11561990158 

e-mail: info@ferrettiolivieri.it www.ferrettiolivieri.it

 

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