Welfare aziendale

Welfare aziendale

A partire dal 01 gennaio 2016 con la modifica dell’ Art. 51 del TUIR  si è intervenuti fortemente a favore del WELFARE AZIENDALE al fine di agevolare la messa a disposizione di beni e servizi a favore del lavoratore e dei suoi familiari per finalità di carattere sociale.

Le novità di maggior rilievo sono la modifica della lettera f) e f-bis) e l’introduzione della nuova lettera f-ter) 2° comma Art. 51 del TUIR – TITOLO I – CAPO IV: redditi di lavoro dipendente –  https://www.datalog.it/wp-content/uploads/2018/05/TIUR2018.pdf

MESSA A DISPOSIZONE DI BENI E SERVIZI

Nuova lettera f) 2° comma Art. 51: non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente  l’utilizzo delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’art. 12 per le finalità  di EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, RICREAZIONE, ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA o CULTO.

Questo vuol dire che, una azienda interessata a erogare ai propri dipendenti un insieme  di beni e servizi diversi dalla tradizionale remunerazione in denaro, ora può attivare un PIANO DI WELFARE AZIENDALE  sia su base volontaria che su base prevista da disposizioni di contratto o di accordi o di regolamenti aziendali, senza limiti di valore.

VANTAGGIO PER IL DIPENDENTE

Il lavoratore entra in possesso di un bene o usufruisce di un servizio messo a disposizione dal datore di lavoro per le finalità di cui sopra, il cui valore NON concorrendo a formare reddito di lavoro dipendente è

TOTALMENTE  ESENTE da imposizione INPS ed IRPEF.

VANTAGGIO DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, che cede un bene o mette a disposizione un servizio al lavoratore a seguito di un obbligo rientrante nella contrattazione di II livello, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, potrà DEDURRE INTEGRALMENTE dal reddito d’impresa il relativo costo.

Nel caso in cui il bene ceduto o il servizio  fosse erogato dal datore di lavoro VOLONTARIAMENTE lo stesso potrà essere DEDOTTO dal reddito d’impresa SOLO per il 5 per mille del costo sostenuto.

A titolo esemplificativo alcuni esempi di beni o servizi che il datore di lavoro potrà mettere a disposizione dei lavoratori: viaggi ricreativi, visite specialistiche, rette scolastiche, circoli sportivi e palestre,  abbonamenti a riviste e quotidiani, abbonamenti a spettacoli  teatrali e musicali, ingressi ai musei, check up medici, abbonamenti cinematografici, corsi di lingua, di informatica, di musica, di teatro, di danza, ecc…

L’erogazione di beni, prestazioni opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire direttamente o mediante CONVENZIONI sottoscritte con società terze. La prestazione sarà rappresentata da documenti di legittimazione (VOUCHER) in formato cartaceo o elettronico , riportanti un valore nominale.

Tali documenti VOUCHER non possono essere  utilizzati da persone diverse dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazione da parte del titolare lavoratore.

SOMME E RIMBORSI IN DENARO PER FINALITA’ SOCIALI

Un’altra importante novità è la modifica apportata alla lettera f-bis) che ha ampliato la POSSIBILITÀ per il datore di lavoro di RIMBORSARE IN DENARO alcune spese che il lavoratore e i suoi familiari sostengono per LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ANCHE IN ETA’ PRESCOLARE, COMPRESI I SERVIZI INTEGRATI E DI MENSA AD ESSI CONNESSI, NONCHE’ PER LA FREQUENZA DI LUDOTECHE E DI CENTRI ESTIVI E INVERNALI E PER LE BORSE DI STUDIO A FAVORE DEI MEDESIMI FAMILIARI.

A titolo esemplificativo alcuni esempi di beni o servizi che il datore di lavoro potrà RIMBORSARE IN DENARO ai lavoratori: spese per asilo nido, scuola materna, frequenza di ludoteche, centri estivi e invernali, rette scolastiche, tasse universitarie, costo dei libri di testo, incentivi economici agli studenti più meritevoli, rimborso gite scolastiche, visite di istruzione, servizio di baby-sitting, ecc…

In questo caso il lavoratore può scegliere liberamente le strutture di suo gradimento, e il datore di lavoro deve solo acquisire e conservare la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

VANTAGGI PER LAVORATORE e DATORE DI LAVORO

Tali RIMBORSI IN DENARO sono sempre TOTALMENTE ESENTI da imposizione INPS ed IRPEF per il lavoratore e per il datore di lavoro; inoltre, tali spese costituendo un costo per l’impresa sono INTERAMENTE DEDUCIBILI  dal reddito d’impresa.

ASSISTENZA AGLI ANZIANI E ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

E’ stata introdotta la nuova lettera f-ter) che CONSENTE al datore di lavoro di RIMBORSARE IN DENARO le spese sostenute dal lavoratore per la FRUIZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA AI FAMILIARI ANZIANI O NON AUTOSUFFCIENTI.

I soggetti NON AUTOSUFFICIENTI sono coloro che NON sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, quali ad esempio: assumere alimenti, espletare funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare indumenti. Inoltre deve essere considerata NON autosufficiente la persona che necessita di sorveglianza continua.

Lo stato di non autosufficienza può essere indotto dalla ricorrenza anche di una sola delle condizioni esemplificativamente elencate e deve risultare da CERTIFICAZIONE MEDICA.

 Per anziani si intendono soggetti che hanno compiuto i 75 anni.

VANTAGGI PER LAVORATORE e DATORE DI LAVORO

Tali RIMBORSI IN DENARO sono sempre TOTALMENTE ESENTI da imposizione INPS ed IRPEF per il lavoratore e per il datore di lavoro; inoltre, tali spese costituendo un costo per l’impresa sono INTERAMENTE DEDUCIBILI  dal reddito d’impresa.

CONDIZIONE:

tutti i benefici di cui sopra devono essere OFFERTI ALLA GENERALITA’ dei DIPENDENTI o

a SPECIFICHE CATEGORIE di essi e non ad personam.

ALTRI FRINGE-BENEFIT ESENTI

Ricordiamo ulteriori benefit  che il datore di lavoro può erogare ai lavoratori NON SOGGETTI A INPS e IRPEF:

  • TICKET RESTAURANT o BUONI PASTO. Il datore di lavoro può consegnare al lavoratore un ticket restaurant, in sostituzione del pasto, per ogni giorno di effettivo lavoro, con diritto ad una  ESENZIONE GIONALIERA fino a € 5,29  ( € 7,00 nel caso di utilizzo del ticket elettronico ).

I buoni pasto possono essere utilizzati dai lavoratori subordinati sia a tempo pieno che part-time e anche se l’orario di lavoro non prevede una pausa pranzo e da coloro che hanno instaurato con il datore di lavoro un rapporto di collaborazione.

 Il datore di lavoro può erogare ai lavoratori un VOUCHER che sarà completamente ESENTE se, il valore dei beni ceduti e servizi prestati,  risulterà essere di importo non superiore nel periodo d’imposta a € 258,23 (esempio: i buoni benzina, i buoni spesa,…).

 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, REGIONALE E INTERREGIONALE (TPL)

Con l’inserimento della lett. d-bis), dell’art. 51, c. 2, TUIR dal 01.01.2018 anche le somme erogate o rimborsate alla generalità o categorie omogenee di dipendenti da parte del datore di lavoro, o anche da questi direttamente sostenute, NON concorrono a formare reddito di lavoro dipendente e pertanto completamente ESENTI.

Esempio: abbonamenti agli autobus, alle metropolitane e ai treni e non solo limitatamente al territorio locale.

NON è richiesta alcuna convenzione e non sono previsti limiti di importo.

Fra i soggetti beneficiari possono rientrare ( in alternativa al lavoratore) anche i familiari del dipendente, a condizione che essi siano fiscalmente a suo carico.

Leave a reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *